Contenzioso

Verbali ispettivi superabili solo con querela

di Germano De Sanctis e Andrea Cappelli

In quanto espressione di un'attività pubblica diretta specificamente all'acquisizione di elementi probatori documentali (cfr. Cass. SS.UU. 12545/1992) i verbali ispettivi sono atti pubblici. Essi hanno efficacia assoluta, ovvero fede privilegiata ex art. 2700 c.c.,, superabile soltanto tramite il procedimento di querela di falso (cfr. artt. 2699 e 2700 c.c.), ma soltanto relativamente agli elementi intrinseci del verbale ispettivo, ovvero la data, la sottoscrizione e i fatti storici che l'ispettore del lavoro dichiari d'aver effettuato direttamente o d'essere avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine discrezionale d'apprezzamento (cfr. Cass. 1090/1990; Cass. 788/1989; Cass. n. 5237/1989).

Tale fede privilegiata, pur se limitata, discende dal fatto che gli atti e i comportamenti oggetto dei verbali sono assunti da un Pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguenti effetti costitutivi sostanziali (cfr. Cass. SS.UU. 12545/1992; Cass. SS.UU. 916/1996). Per tutte le altre circostanze e i mezzi di prova oggetto dei verbali medesimi, posti a fondamento del conseguente provvedimento sanzionatorio, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 2697 c.c ., in virtù del quale l'onere della prova della sussistenza dell'obbligo sanzionatorio o contributivo incombe sulla Direzione territoriale del lavoro che ha effettuato l'accertamento e la conseguente contestazione di pagamento (cfr. Cass. 7951/1997). Di conseguenza, non è necessario ricorrere alla querela di falso qualora il trasgressore intenda contestare soltanto la verità sostanziale delle dichiarazioni assunte, oppure la fondatezza degli apprezzamenti o delle valutazioni del verbalizzante, ivi comprese le circostanze di fatto documentate nel verbale che non siano state oggetto di percezione diretta da parte dell'Ispettore, ma conseguenza di un accertamento indiretto o di un apprezzamento valutativo conclusivo in quanto apprese da terzi od in seguito ad altre indagini successive all'acceso ispettivo. Infatti, tali ultime circostanze non sono coperte da fede privilegiata ex art. 2700 c.c. (cfr. Cass. SS.UU. 12545/1992), ma costituiscono mezzi di prova ordinari, e possono essere infirmati solo da una specifica prova contraria (cfr. Cass. SS.UU. 916/1996).

In sintesi, anche secondo l'art. 10 D.Lgs. 124/2004, gli atti compiuti dal verbalizzante o che questi abbia attestato d'esser avvenuti in sua presenza e alle circostanze di fatto che il medesimo abbia segnalato d'aver accertato nel corso dell'indagine, contenuti nel verbale ispettivo, costituiscono elementi di prova liberamente apprezzabili dal Giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., unitamente agli altri elementi probatori dedotti in giudizio.
Qualora il verbale individui tutti gli elementi probatori da cui trae origine e renda superfluo l'espletamento di ulteriore istruttoria, il Giudice può considerare il verbale come una prova sufficiente delle circostanze riferite dall'Ispettore (cfr. Cass. 15702/2004).

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