Contenzioso

Dalla negoziazione una chance in più per tagliare i tempi

di Aldo Bottini


Quello della soluzione stragiudiziale delle liti è un obiettivo strategico e obbligato, come ci ricordano sempre più pressantemente anche le organizzazioni internazionali. Il rapporto del Fondo monetario internazionale 2014 sull'Italia evidenzia che anche l'efficienza della giustizia è un fattore di crescita economica, e uno degli strumenti per recuperare efficienza è cercare fuori dalle aule dei tribunali la composizione delle controversie. Questo principio, affermato per tutte le vertenze civili, non può che valere anche per le liti di lavoro. Di qui l'estensione alle controversie di lavoro del nuovo strumento della negoziazione assistita da avvocati.

Per fare questo, era necessario equiparare l'accordo raggiunto nella negoziazione assistita a quello stipulato nelle tradizionali sedi protette, idonee a garantire la definitività e inoppugnabilità delle rinunzie e transazioni in materia di lavoro. Ed ecco quindi la modifica dell'articolo 2113 del Codice civile: le rinunce e transazioni che riguardano diritti del lavoratore derivanti da norme inderogabili della legge o dei contratti collettivi sono valide e non più impugnabili in futuro non solo se concordate in sede sindacale, davanti al giudice o alla direzione territoriale del Lavoro, ma anche se raggiunte tramite la negoziazione assistita da avvocati.

È il riconoscimento dell'esistenza di fatto di una sede protetta che si aggiunge alle altre esistenti. È equiparata a esse a tutti gli effetti, ma non le sostituisce. Chi, prima del giudizio, voglia tentare la conciliazione nelle sedi tradizionali, potrà continuare a farlo. Semplicemente, si è voluto prendere atto di una realtà che già esiste: buona parte delle controversie di lavoro già oggi, e da tempo, si concilia durante una negoziazione tra avvocati, i quali però erano finora costretti a "convalidare" l'accordo raggiunto davanti a commissioni che nulla conoscevano della lite, oppure davanti a un giudice. Oggi, grazie al decreto Orlando, questi accordi saranno da subito e pienamente validi, senza necessità di successiva convalida "burocratica". Una semplificazione che farà risparmiare in questi casi alle parti tempo e denaro.

Il ruolo riconosciuto agli avvocati si accompagna a un richiamo alla loro responsabilità. L'avvocato ha, ad esempio, il dovere deontologico di informare il cliente della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, deve negoziare in buona fede e lealtà, non può impugnare successivamente l'accordo raggiunto, né potrà essere nominato arbitro nelle controversie che hanno lo stesso oggetto. Gli avvocati devono certificare l'autografia delle firme delle parti e la conformità dell'accordo raggiunto alle norme imperative e all'ordine pubblico. Gli accordi raggiunti saranno trasmessi al Consiglio dell'ordine. Non potranno essere usate nel successivo eventuale giudizio le informazioni acquisite nel procedimento, del quale è garantita la riservatezza.

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