Contenzioso

L'omesso versamento delle ritenute previdenziali resta reato

di Antonio Iorio

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali non eccedenti i 10.000 euro non è depenalizzato in quanto non è stata ancora modificata la relativa norma penale attraverso l'emanazione del decreto legislativo. A fornire questa rigorosa interpretazione è la Corte di Cassazione, Sezione feriale penale, con la sentenza nr. 38080 depositata ieri.

La pronuncia è particolarmente importante perché alcuni tribunali avevano ritenuto già depenalizzato il reato in questione.

L'omesso versamento delle ritenute previdenziali, in base all'articolo 2 del decreto legge 463/1983, è sanzionato con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1032,91. Si ricorda poi che il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione

Con la legge n. 67/2014, il Parlamento ha conferito delega al governo di adottare uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria di taluni reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili.

Tra le fattispecie penali da depenalizzare l'articolo 2, comma 2 lettera c) della delega ha previsto la trasformazione in illecito amministrativo del reato di omesso versamento in questione a condizione che non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque la possibilità per il datore di lavoro di non rispondere neanche amministrativamente, se provvede al versamento entro il predetto termine di tre mesi

I decreti delegati devono essere emanati entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge, ma, nelle more, alcuni Tribunali hanno ritenuto già di fatto depenalizzata la violazione penale se di importo non superiore ai 10.000 euro, sul presupposto, in estrema sintesi, che già una legge dello Stato ha manifestato la volontà di non perseguire più penalmente tali illeciti. Ne consegue, secondo detta interpretazione, che il fatto non sarebbe più previsto come reato ma come illecito amministrativo.

Ora, invece, la Corte di Cassazione è giunta a conclusioni decisamente opposte. Secondo i giudici di legittimità la fattispecie di omesso versamento in questione è tuttora prevista come reato in quanto la legge delega 67/2014 si è limitata a stabilire una delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, non apportando in nessun modo modifiche alla figura di reato in questione, atteso che tale funzione è affidata alla futura decretazione delegata

La pronuncia è particolarmente importante in quanto, complice anche il periodo di crisi finanziaria, questa tipologia di violazioni è particolarmente frequente. Ne consegue che ove tale rigoroso orientamento dovesse essere confermato, per beneficiare delle nuove norme sarà opportuno impugnare eventuali sentenze di condanna per attendere l'emanazione del decreto delegato di depenalizzazione, evitando la definitività della condanna

Va da sé poi che, stante questo orientamento, anche le altre fattispecie penali oggetto di depenalizzazione della legge 67/2014 non potranno essere considerate violazioni amministrative fino alla emanazione del decreto legislativo

Cassazione - Sentenza 38080 del 17 settembre 2014

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