Contenzioso

Negoziazione assistita, l'accordo è garantito dagli avvocati

di Giampiero Falasca

Gli accordi sottoscritti tra avvocati nelle controversie di lavoro hanno la stessa efficacia delle conciliazioni raggiunte in sede "protetta" (ad esempio, direzione territoriale del lavoro, collegio sindacale, commissione di certificazione) se sono sottoscritti al termine della nuova procedura di negoziazione assistita, introdotta dal Dl 132/14 (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).

Una novità che richiederà, tuttavia, l'applicazione di alcuni passaggi formali importanti, tenendo conto che la nuova procedura è la volontarietà, salvo casi eccezionali (domande di pagamento fino a 50mila euro per le quali non è proponibile il decreto ingiuntivo, incidenti stradali).

L'unico obbligo che si accompagna a questa innovazione riguarda l'avvocato, che deve informare – a pena di sanzione disciplinare dell'Ordine – il cliente, all'atto del conferimento dell'incarico, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.
Se il cliente intende tentare questa strada, l'avvocato manda alla controparte un invito a stipulare la convenzione, nel quale indica l'oggetto della controversia. Se la parte non risponde entro 30 giorni, l'invito si intende rifiutato e il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio.

L'invito deve essere firmato dalla parte, con certificazione dell'autenticità a cura del legale, e la sua comunicazione interrompe la prescrizione e la decadenza, per una sola volta.

Se l'invito viene accettato, viene siglata una "convenzione di negoziazione assistita". Questo accordo impegna le parti (con l'assistenza dei rispettivi legali) a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia. La convenzione deve precisare il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, che non può essere inferiore a un mese; la fissazione di un periodo di durata minima rende rigida la procedura, in quanto non tiene conto della possibilità che le parti trovino un accordo prima del decorso del mese. L'accordo deve anche precisare l'oggetto della controversia e non può riguardare diritti indisponibili.

La convenzione di negoziazione deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta, e deve essere siglata sia dalle parti, sia dai rispettivi legali, i quali certificano l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dai loro clienti.

Durante il periodo di negoziazione i legali delle parti sono tenuto a tenere riservate le informazioni ricevute; anche dopo la fine della procedura, i difensori non possono testimoniare su tali aspetti.

Se la trattativa si conclude positivamente, viene firmato un accordo che ha un'efficacia molto forte, in quanto costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale; per le controversie di lavoro, inoltre, l'intesa ha un'efficacia identica alle conciliazioni convalidate in sede protetta.

Anche le firme apposte a questo accordo sono certificate dagli avvocati, ma non solo: i legali devono anche confermare, sotto la propria responsabilità, che l'intesa è conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico. Per accentuare il carattere vincolante delle intese, la legge precisa che costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.

Una volta raggiunta l'intesa, non servono ulteriori adempimenti per produrre l'efficacia esecutiva; la legge prevede l'obbligo di trasmettere copia dell'accordo al Consiglio dell'Ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ma solo allo scopo di monitorare l'efficacia della nuova normativa.

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