Contenzioso

Decreto giustizia: procedura negoziata e diritti del prestatore di lavoro

di Giampiero Falasca e Marzia Sansone

Il 13 settembre 2014 è entrato in vigore il D. L. 12 settembre 2014, n. 132, contenente misure volte a ridurre il contenzioso civile. Tra le diverse misure, significativa appare senz'altro l'introduzione del nuovo istituto della procedura di negoziazione assistita da un avvocato, che, passando per la convenzione di negoziazione, è destinata a concludersi con un accordo mediante il quale le parti convengono di "cooperare in buona fede e con lealtà" per risolvere in via amichevole la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati.
La novità è tutt'altro che irrilevante se solo si considera che l'intervento d'urgenza estende l'esperibilità della procedura negoziata anche alle conciliazioni aventi per oggetto i diritti del prestatore di lavoro.
L'art. 7 del D.L. n. 132/2014, infatti, modifica l'art. 2113 c.c., c. 4, stabilendo che quanto ivi previsto in tema di invalidità e impugnazione delle rinunzie e transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro non si applica, oltre che alla conciliazione intervenuta ai sensi degli artt. 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater c.p.c., anche alla conciliazione conclusa "a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato".
Conseguentemente, a decorrere dal 13 settembre 2014, le rinunzie e transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., saranno valide se intervenute nell'ambito di una conciliazione consacrata all'interno di un accordo, stipulato al termine della procedura di negoziazione.
La portata della novità è di tutta evidenza se solo si considera che, nella prassi, le parti di un rapporto di lavoro, normalmente, giungono ad un accordo transattivo con l'assistenza dei rispettivi legali e, successivamente, provvedono a trasfondere il contenuto del medesimo nell'ambito di una conciliazione, scelta tra quelle indicate dall'ultimo comma dell'art. 2113 c.c.
La novità legislativa permetterà, pertanto, di ridurre sensibilmente non soltanto i costi sopportati per definire una controversia di lavoro, ma anche i tempi necessari per raggiungere tale risultato; infatti, per espressa previsione di legge, il termine fissato per l'espletamento della procedura – comunque non inferiore ad un mese – dovrà essere concordato dalle parti stesse.
A ciò si aggiunga che il decreto in esame stabilisce espressamente che "l'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale"; in altri termini, l'accordo stipulato per effetto della nuova procedura sostituisce il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria al termine di un lungo e costoso processo.
L'efficacia del nuovo istituto potrà essere verificata soltanto nel tempo ma, nel frattempo, sembra possibile affermare che sia stato compiuto un passo importante per definire rapidamente le posizioni nascenti da un rapporto di lavoro, con innegabile vantaggio per ambedue le parti del rapporto contrattuale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©