Contenzioso

Conciliazioni senza sedi protette

di Giampiero Falasca

Il decreto sulla giustizia appena varato dal Governo (Dl 134/14) contiene un'innovazione in tema di rinunce e transazioni del lavoratore che potrà cambiare in maniera radicale la gestione delle liti di lavoro, soprattutto nella fase precedente l'eventuale giudizio davanti al Tribunale.

Secondo l'articolo 7, contenuto nel Capo II del decreto, è possibile rendere inoppugnabili le rinunce e transazioni del lavoratore non solo tramite gli strumenti fino ad oggi esistenti (convalida dell'accordo presso una delle cosiddette sedi protette, quali le direzioni territoriali del lavoro, le sedi individuate dai contratti collettivi o le commissioni di certificazione) ma anche firmando un accordo al termine della nuova «procedura di negoziazione assistita».

Questa procedura – introdotta non solo per le liti di lavoro ma, in generale, per tutte le controversie di natura civile – inizia con un invito formale rivolta da uno dei due litiganti all'altra parte ad aderire alla procedura.

Dal momento della comunicazione dell'invito si interrompe la prescrizione, come se fosse stata proposta una domanda giudiziale; da tale data, inoltre, è impedita, per una sola volta, la decadenza (ma ci sono regole particolari per evitare manovre dilatorie).
Se l'invito a utilizzare la procedura viene accolto positivamente dalla parte che lo riceve, i legali e i loro assistiti firmano una convenzione con la quale si impegnano a tentare di risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza dei rispettivi avvocati.
Nella convenzione di negoziazione le parti devono indicare il termine per risolvere la lite (almeno un mese), e l'oggetto della controversia (che può riguardare solo diritti disponibili).

Una volta firmata la convenzione, i legali e le parti hanno l'obbligo di cooperare in buona fede e con lealtà per provare a raggiungere l'accordo.

Per agevolare il negoziato, la legge prevede che dichiarazioni rese e informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto della procedura, e che i difensori delle parti e coloro che partecipano al negoziato non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.

La negoziazione si può concludere con esito negativo – e allora le parti sono libere di andare in giudizio – oppure può portare a un accordo. In questa ipotesi, quando cioè la negoziazione si conclude positivamente, le parti firmano un accordo (che, dice la legge, deve essere conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico) insieme agli avvocati che le assistono, e lo stesso – sin dal momento della firma, e senza la necessità di ulteriori passaggi – diventa inoppugnabile, conseguendo la stessa efficacia delle classiche conciliazioni convalidate in sede protetta.

Si tratta di una novità di grande impatto, se si considera che, nella prassi, le parti di una controversia stragiudiziale di lavoro, normalmente, dopo che hanno raggiunto un accordo transattivo con l'assistenza dei rispettivi legali, devono convalidare il contenuto dell'intesa mediante una conciliazione in sede protetta (se la convalida non viene conseguita, l'accordo può essere impugnato entro sei mesi dal lavoratore).

La novità legislativa permetterà di rendere inoppugnabili gli accordi, quindi, anche senza andare presso le tradizionali sedi protette, a condizione che le parti abbiano formalmente avviato la procedura sopra descritta.
In questo modo si riducono molto i tempi di gestione della lite, anche se va considerato che la negoziazione ha una durata minima di almeno un mese.

Un ulteriore vantaggio connesso a queste rinunce e transazioni consiste nella particolare efficacia che la legge conferisce agli accordi conclusivi della procedura negoziata: il decreto prevede, infatti, che l'accordo che risolve la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

In questo modo, si riduce notevolmente l'iter da seguire nei casi in cui una delle parti non adempia gli obblighi contenuti nella conciliazione.

Dl Giustizia - Capo II - Negoziazione assistita

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