Contenzioso

Licenziamento del socio all'esame Cassazione

di Alessandro Limatola


Con due distinte ordinanze del 24 giugno e 9 luglio 2014 la Sezione specializzata del Tribunale di Bologna e quella del Tribunale di Torino hanno rimesso alla Cassazione la questione del regolamento della competenza nel caso in cui un socio lavoratore di cooperativa invochi la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato in luogo di un rapporto associativo ex lege 142/01 con conseguente impugnativa – alla stregua di un licenziamento – della delibera di esclusione dalla compagine societaria.
Presupposto di tale decisione è l'interpretazione – costituzionalmente orientata – dell'articolo 3 del Dlgs 168/03 (come modificato nel 2012) istitutivo delle Sezioni specializzate in materia d'impresa.
Di particolare interesse è il ragionamento dei giudici di merito laddove hanno ritenuto che la causa petendi – invocata dal lavoratore ricorrente – riguardi nella sostanza la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato rientrante, dunque, nel novero delle controversie per cui è competente il giudice del lavoro (articolo 409 del codice di procedura civile).
Analogamente, entrambi i Tribunali affermano e – con la rimessione – chiedono conferma del principio secondo cui è competente il giudice del lavoro in tutti quei casi in cui la domanda contenga la richiesta d'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato; tale circostanza viene ravvisata in tutti i casi in cui la parte attrice chiede l'applicazione della disciplina sui licenziamenti e più in particolare invoca la tutela prevista dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
Quanto all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 3 del Dlgs 168/03, è principio ormai affermato e consolidato in giurisprudenza sia di merito, sia di legittimità che la partecipazione del socio lavoratore alla cooperativa dia luogo a due diversi rapporti giuridici intercorrenti fra la società cooperativa stessa e il socio lavoratore: da un lato, un rapporto di lavoro, dall'altro un rapporto di tipo societario o associativo.
È stato, pertanto, ritenuto che laddove l'esclusione del socio lavoratore fosse determinata dal venir meno del rapporto di lavoro per violazioni dei doveri nell'adempimento della sua prestazione, o per altri motivi afferenti comunque al rapporto di lavoro, la deliberazione sull'esclusione medesima spetterebbe al giudice del lavoro. Infatti, laddove operante, il meccanismo dell'attrazione alla competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa produrrebbe un'insanabile e irragionevole disparità tra lavoratori dipendenti di soggetti diversi dalle società cooperative e lavoratori, nonché soci, di cooperative.
In altre parole, con le ordinanze in commento i Giudici di merito hanno "suggerito" alla Suprema Corte di fissare la competenza del giudice del lavoro per le controversie tra socio e società cooperativa in virtù della sostanziale "sovrapponibilità" del licenziamento di un lavoratore dipendente all'esclusione di un socio lavoratore dalla cooperativa con conseguente risoluzione anche del connesso rapporto di lavoro.
È opportuno precisare che il perimetro e, nello stesso tempo, limite di tale interpretazione è che ci si trovi di fronte a un'ipotesi in cui l'adesione alla cooperativa sia considerata una fictio e la delibera di esclusione integri, di fatto, il licenziamento del socio lavoratore.
Se invece il socio viene escluso per motivi inerenti il vincolo societario (ad esempio, perchè ha turbato con comportamenti gravi il regolare svolgimento di un'assemblea) ad avviso dei giudici di merito la legittimità di detta esclusione dovrebbe restare di competenza del tribunale delle imprese.

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