Contenzioso

Rito Fornero, giudizio in stand by

di Giuseppe Bulgarini d'Elci


Con l'ordinanza 205 depositata ieri la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 51, della legge 92/2012 e dell'articolo 51, comma 1, n. 4 del Codice di procedura civile sollevata dal tribunale di Siena in riferimento ai principi costituzionali, tra l'altro, di uguaglianza, di imparzialità e del giusto processo.
La questione ha costituito oggetto di intenso dibattito nella aule dei tribunali del lavoro circa la compatibilità del medesimo giudice persona fisica a decidere la fase di opposizione delle controversie in materia di impugnazione dei licenziamenti sottoposti al regime di tutela dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori già decise dal medesimo magistrato nella fase sommaria.
L'incertezza applicativa ha amplificato un fenomeno di "regionalizzazione" del rito del lavoro, essendosi venuta a determinare, in particolare, una netta contrapposizione tra le sezioni lavoro (tra cui Milano, Bologna e Monza) che non hanno ritenuto incompatibile l'assegnazione dell'opposizione allo stesso giudice della fase sommaria e altre sezioni (tra cui Firenze, Roma e Torino) per le quali il giudizio di opposizione, in coerenza con i principi costituzionali, deve essere attribuito ad altro magistrato.
Nel solco di queste pronunce si colloca l'ordinanza del Tribunale di Siena oggetto di esame da parte della Corte costituzionale, la quale aveva sollecitato una lettura del nuovo rito Fornero nel senso che il giudizio di opposizione possa legittimamente svolgersi davanti al medesimo giudice della fase sommaria.
La Corte costituzionale non entra, tuttavia, nel merito delle considerazioni espresse dal giudice remittente e non esprime una posizione in riferimento alla lettura della legge 92/2012 offerta dal tribunale di Siena nel senso della compatibilità dello stesso giudice. La Corte si limita a osservare, a prescindere da altri profili di inadeguatezza della motivazione, che la questione di pretesa illegittimità costituzionale è manifestamente inammissibile per il motivo assorbente che si risolve nell'improprio tentativo di ottenere dal giudice delle leggi, con uso distorto dell'incidente di costituzionalità, l'avallo di un'opzione interpretativa sulla natura e gli effetti dalla normativa prevista dall'articolo 1, comma 51 della legge 92/2012 che risulta contrastata da una lettura di segno diametralmente contrario offerta da altro indirizzo della giurisprudenza di merito.

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