Contenzioso

Prescrizione dei contributi previdenziali e denuncia del lavoratore

di Silvano Imbriaci

Le sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza del 4 luglio 2014, n. 15296 chiariscono la dinamica dei termini entro i quali l'intervento della denuncia del lavoratore determina l'applicazione del termine decennale per il recupero della contribuzione previdenziale non versata dal datore di lavoro
Il quadro reso dalle sezioni unite (che ripropone grosso modo l'assetto della materia proposto dalla circolare
Inps n. 31/2012) individua le tre diverse ipotesi di intervento della denuncia, ai fini della conservazione del termine decennale:
a) contribuzione per la quale alla data del 17 agosto 1995 siano trascorsi 5 anni dalla scadenza
dell'obbligo contributivo: la denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, deve intervenire entro il 31 dicembre 1995. La circolare fa l'esempio di contribuzione relativa al gennaio 1990, esigibile a febbraio 1990 e scaduta, secondo il nuovo regime, nel febbraio 1995. Dal momento che alla data di scadenza del quinquennio, vigente il vecchio regime decennale, non poteva dirsi maturata ancora la prescrizione, la norma consente il mantenimento del termine decennale in presenza di una denuncia intervenuta dopo
l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) ma prima dell'entrata in vigore del nuovo regime quinquennale (1° gennaio 1996). Si tratta di una applicazione del cd. effetto annuncio che ha permesso
il recupero di contribuzione che altrimenti, con l'entrata in vigore del termine più breve, sarebbe caduta irrimediabilmente in prescrizione;
b) contribuzione per la quale alla data del 17 agosto 1995 non siano trascorsi 5 anni dalla scadenza dell'obbligo contributivo: la denuncia del lavoratore, per la conservazione del termine lungo, deve intervenire entro la scadenza del quinquennio (ad esempio contributi del 1992, quinquennio di prescrizione che matura nel 1997: la denuncia deve intervenire entro tale data). In questo caso il nuovo regime agisce sui
contributi maturati prima dell'entrata in vigore della nuova legge applicando direttamente il termine quinquennale dalla data dell'insorgenza dell'obbligo e lasciando il tempo residuo per l'intervento di una denuncia idonea a conservare il termine lungo di prescrizione. L'unico dubbio riguarda, probabilmente, l'incrocio tra la scadenza del termine quinquennale nel periodo tra il 17.8.1995 e il 31.12.1995 e l'intervento di una denuncia nello stesso periodo, e comunque entro il 31.12.1995, fatto che comunque dovrebbe comportare l'applicazione del regime decennale;
c) contribuzione dovuta dal 1° gennaio 1996: la denuncia deve intervenire entro il termine ordinario
quinquennale di prescrizione della contribuzione.

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