Contenzioso

Indennità di licenziamento e transitoria riduzione retributiva

di Studio Montemarano

In Belgio, in forza dell'art. 2, par. 1, del Regio decreto del 29 ottobre 1997, un lavoratore può fruire del congedo parentale o sospendendo l'esecuzione del contratto di lavoro per un periodo di tre mesi oppure lavorando a tempo parziale per un determinato periodo. Il datore di lavoro che, nonostante il divieto di licenziamento durante la fruizione del congedo, risolve il contratto di lavoro in assenza di un motivo grave o adeguato, è tenuto a versare al lavoratore un'indennità forfetaria pari alla retribuzione di sei mesi, ferme restando le indennità dovute per l'interruzione del contratto di lavoro.
La stessa normativa prevede poi che, qualora si risolva un contratto di lavoro durante un periodo di diminuzione delle prestazioni lavorative nell'ambito di un congedo parentale, si intende per «retribuzione percepita» quella alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto se non avesse ridotto le prestazioni lavorative; ma la stessa disposizione non si estende alla misura dell'indennità dovuta per l'ingiustificatezza del licenziamento.
La Corte Corte di Giustizia Ue, Terza Sezione, 27 febbraio 2014, C-588/12 ha affermato che la tutela accordata dal diritto dell'Unione mediante il recepimento dell'accordo quadro sul congedo parentale sarebbe privata di gran parte del suo effetto utile se, nell'ipotesi data, l'indennità non fosse determinata sulla base della retribuzione relativa al contratto di lavoro a tempo pieno, bensì basandosi sulla retribuzione.
Su un piano più generale, la giurisprudenza italiana (Cass. 22 luglio 1992, n. 8814) analogamente argomenta - con riguardo a rapporto di lavoro a tempo pieno le cui reciproche prestazioni (lavorativa e retributiva) risultino, per una situazione contingente, ridotte di fatto, senza trasformazione del contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale - che la retribuzione ridotta in relazione al diminuito impegno lavorativo da ultimo percepita dal lavoratore licenziato non può rilevare, in ipotesi di accertata illegittimità del licenziamento, ai fini della determinazione delle indennità dovute a titolo risarcitorio.

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