Contenzioso

La solidarietà familiare esenta dai contributi

di Donato Apollonio

Il titolare di un esercizio commerciale non è tenuto al pagamento dei contributi previdenziali per il padre che è presente saltuariamente in negozio con l'incarico di rispondere al telefono e avvisare i clienti della momentanea assenza del figlio.
In questo senso si è pronunciato il Tribunale di Milano lo scorso 24 giugno accogliendo l'opposizione a un avviso di addebito presentata da un fiorista che si era visto richiedere dall'Inps i contributi previdenziali della gestione commercianti per il genitore.
La vicenda ha avuto inizio nell'agosto 2011 quando, nel corso di un accertamento da parte dell'Istituto, veniva trovato in negozio soltanto il padre del titolare che dichiarava di essere presente circa due o tre giorni a settimana per qualche ora.
Questa circostanza era stata peraltro confermata dallo stesso titolare dell'esercizio che, nel descrivere l'apporto del padre, aggiungeva che questi rispondeva anche al telefono e che, non potendosi permettere di assumere una persona, si avvaleva dell'aiuto del genitore per non tenere chiuso il negozio e così perdere eventuali clienti.
L'Inps aveva però ritenuto che si trattasse di vera e propria collaborazione familiare e, pertanto, aveva iscritto d'imperio il padre nella gestione commercianti.
In corso di causa l'ente ha sostenuto che l'obbligo contributivo scaturiva dagli articoli 1 e 2 della legge 613/1966 che prevede l'iscrizione a tale gestione dei familiari coadiutori degli esercenti piccole imprese commerciali.
In particolare, l'attività del padre doveva considerarsi complementare a quella del titolare e necessaria per l'organizzazione e conduzione del negozio che non aveva altri dipendenti o collaboratori.
Il Tribunale, nel respingere la pretesa dell'Istituto, ha ritenuto che dalle stesse dichiarazioni acquisite in occasione dell'accesso ispettivo emergesse chiaramente come la presenza del genitore non fosse caratterizzata da una prestazione lavorativa propriamente intesa.
Infatti, non era possibile affermare che il padre avesse "sostituito" il figlio nell'accoglienza clienti in quanto non vi era alcuna prova che si fosse occupato di ricevere gli ordini, di preparare la merce o di curare le piante o i fiori destinati alla vendita.
In buona sostanza, non è risultata individuabile alcuna specifica attività lavorativa demandabile dal titolare ad un terzo.
Si è dunque trattato, conclude il Giudice, di un mero gesto di cortesia, di solidarietà familiare, del tutto gratuito e privo di qualsivoglia interferenza o coinvolgimento effettivo nella gestione dell'attività commerciale.
Mancano pertanto i presupposti dell'abitualità e della prevalenza che caratterizzano l'attività del collaboratore nell'ambito familiare e dai quali discende l'obbligo di iscrizione alla relativa Gestione.
Nello stesso senso, in fattispecie analoga, si è espresso altro Giudice del Tribunale di Milano con sentenza del 20 gennaio 2014.
Anche in quel caso è stato posto l'accento sul vincolo di solidarietà familiare e sulla relazione parentale prestata in situazione di aiuto, senza corresponsione di somme, che prevalgono sul mero dato oggettivo della presenza in negozio.

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