Contenzioso

Decesso del lavoratore e spettanza dell'indennità per ferie non godute

di Aldo Calza

Con sentenza del 12 giugno 2014 la Corte di Giustizia Europea ha affermato la contrarietà alle previsioni dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE del 4.11.2003 (recepito in Italia con l'art. 10, D.Lgs. 66/2003, come modificato dal D.Lgs. 213/2004) delle legislazioni o prassi nazionali che prevedano la decadenza degli eredi dal diritto alla indennità sostitutiva per ferie non godute qualora il rapporto di lavoro si risolva per effetto del decesso del lavoratore.
Il citato art. 7 sancisce il divieto di sostituire le ferie con una indennità finanziaria "salvo in caso di fine rapporto di lavoro".
La Corte di Giustizia ha correttamente rilevato che la norma non condiziona il diritto all'indennizzo in esame ad alcun presupposto di fatto diverso dalla mera cessazione del rapporto di lavoro.
La sentenza, pronunziata in una controversia promossa dalla erede di un lavoratore tedesco, può apparire, a prima vista, di scarso impatto per il nostro ordinamento.
Infatti, nessuna previsione di legge e/o prassi italiana si è mai spinta ad affermare un principio contrario a quello sopra esposto, in tema di decesso del dipendente.
Vi è in verità un piccolo, seppur parziale, esempio di lungimiranza da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri italiano, che in una comunicazione dell'ottobre 2012 (8.10.2012) ha in parte anticipato quanto oggi sancito dalla Corte di Giustizia.
Il Ministero è stato chiamato a esaminare la disposizione di cui all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, che prevede la decadenza dal diritto a qualsivoglia indennità finanziaria per ferie non fruite in capo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in caso di cessazione del rapporto per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
A fronte della richiesta di chiarire se tale previsione sia applicabile anche in caso di decesso del lavoratore il Ministero, richiamando il sopra citato art. 7 della Direttiva CE, ha precisato che la suddetta decadenza non opera in tutti i casi nei quali l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile al lavoratore (compreso il caso, appunto, della cessazione del rapporto per decesso).
Tuttavia, un'attenta lettura delle sentenza della Corte di Giustizia consente di trarne un principio generale assai più ampio.
La Corte infatti si è ben guardata dall'approfondire o anche solo prendere in considerazione profili inerenti le ragioni della mancata fruizione di un consistente monte ferie da parte del lavoratore poi deceduto (140,5 giorni di ferie non godute) o tantomeno le cause del decesso (per verificare se lo stesso potesse, in qualche modo, essere attribuibile a colpa o responsabilità del lavoratore).
Questo aiuta a comprendere che, per la Corte di Giustizia, i profili della eventuale responsabilità e/o volontà del dipendente che accumuli anche una grande quantità di ferie sono completamente inermi dinnanzi alla forza irresistibile generata dal principio della irrinunziabilità delle ferie di matrice europea e dal conseguente diritto di qualunque lavoratore di percepire l'indennità sostitutiva ferie in caso di cessazione del rapporto.
Questo principio, chiaro e lineare, deve far riflettere in relazione a tutti quei casi nei quali la legge (per esempio il D.L. 95/2912 sopra citato), la contrattazione collettiva (per esempio quella del settore pubblico) o la giurisprudenza (per esempio quella in tema di ferie dei dirigenti apicali) tendono a condizionare il diritto alla indennità sostitutiva ferie non godute, in caso di cessazione del rapporto, a una valutazione in ordine alla insussistenza di una diretta responsabilità del dipendente nella mancata fruizione delle ferie.
In applicazione del principio affermato dalla Corte, infatti, è sul datore di lavoro (privato o pubblico che sia) che incombe l'obbligo di imporre la fruizione delle ferie ai dipendenti perché questi ultimi (dirigenti compresi), anche volendo, non vi possono rinunziare e maturano dunque la relativa indennità sostitutiva, in caso di cessazione del rapporto, a qualunque condizione: a costo di portarsela nella tomba!

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