Contenzioso

Professionisti con dipendenti e Irap: le "regole" dell'Agenzia per il contenzioso

di Nadia Parducci

Nell'ambito delle attività di monitoraggio del contenzioso svolte dalla Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate è emerso che presso i diversi gradi di giudizio risultano pendenti numerose controversie concernenti la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione dell'attività svolta, ai fini dell'applicazione dell'Irap ai lavoratori autonomi. In attesa che il legislatore risolva a monte il problema della definizione di autonoma organizzazione (oggetto della delega fiscale, legge 11 marzo 2014, n. 23), l'Agenzia delle Entrate con la direttiva dell'11 giugno 2014 fissa dei paletti restrittivi per gestire il contenzioso.
Nelle more dell'attuazione della predetta riforma, ai fini dell'individuazione dell'autonoma organizzazione, occorre fare riferimento ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità. Al riguardo, la Corte di Cassazione, con orientamento consolidato sin dal 2007, ha affermato che il requisito dell'autonoma organizzazione sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l'attività di lavoro autonomo:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui".
In questo caso si ha un'attività soggetta a Irap, con capacità contributiva ed entità produttiva di ricchezza autonomamente funzionante fino a quasi prescindere dall'opera del professionista. Al contrario l'Irap non è dovuta quando l'apporto fisico e intellettuale del professionista costituiscono i soli strumenti attraverso i quali si produce reddito.
In particolare la Suprema Corte stabilisce che il requisito dell'autonoma organizzazione sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l'attività di lavoro autonomo ".... si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui". In applicazione di tale principio di carattere generale, la giurisprudenza di legittimità ha attribuito rilievo in positivo:
• all'impiego di personale dipendente, anche part-time;
• all'utilizzo di lavoro altrui non necessariamente prestato come lavoro dipendente (si fa riferimento, ad esempio, alle ipotesi in cui il professionista eroghi compensi a terzi per lo svolgimento di incombenze tipiche dell'attività).
Pertanto ai fini dell'autonoma organizzazione, decisiva per il pagamento dell'Irap, gli uffici dell'Agenzia delle Entrate devono sempre tener conto dell'utilizzo in modo non occasionale di lavoro altrui, sia mediante contratti di lavoro dipendente, anche part time, oppure di collaborazione e di fornitura di servizi, anche se relativi a funzioni di supporto e di segreteria.

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