Agevolazioni

Filiere agricole, esonero al netto di altri sostegni

di Francesco Giuseppe Carucci

La circolare Inps 156/2021 del 21 ottobre fornisce indicazioni sulrecente esonero contributivo disposto a favore di alcune filiere agricole. La norma di riferimento è l’articolo 70 del decreto Sostegni-bis (Dl 73/2021), che destina 72,5 milioni ai settori agrituristico e vitivinicolo, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per alleggerire il prelievo contributivo relativo al mese di febbraio 2021.

Il beneficio, che compete agli operatori privati che esercitano le attività di cui ai codici Ateco elencati nella tabella E allegata al Dl 73/2021 e ripresi dalla circolare, è fruibile per la contribuzione relativa al personale occupato e per la contribuzione di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

Nel caso di aziende che si occupano di attività miste, come per il primo esonero disposto a favore di alcune filiere dal decreto Rilancio (Dl 34/2020), l’istituto previdenziale precisa che l’agevolazione è riconosciuta per la complessiva posizione contributiva in virtù del «rapporto di interazione» tra le varie attività agricole esercitate. Il controllo dell’effettivo esercizio di almeno una delle attività agevolate si baserà sulle risultanze delle Camere di commercio e dell’agenzia delle Entrate.

Al fine di garantire un trattamento equo, sarebbe stato più corretto effettuare i controlli sulla scorta delle attività denunciate all’Inps per l’apertura del rapporto contributivo. Soprattutto con riferimento ai soggetti che versano la contribuzione unificata, difatti, non è rara l’ipotesi di iscrizione nel registro di imprese per lo svolgimento di attività agricole miste, ma di fatto solo alcune sono quelle effettivamente esercitate,regolarmente denunciate all’Istituto per assumere manodopera o per l’iscrizione nella previdenza agricola autonoma.

L’agevolazione esclude le quote a carico dei dipendenti, i premi assicurativi Inail e i contributi per i fondi interprofessionali ed è concessa nell’ambito del Temporary framework nei limiti della Sezione 3.1 ovvero, in alternativa, della Sezione 3.12.

Un’assoluta novità rispetto ai precedenti esoneri è rappresentata dal riconoscimento del beneficio al netto di altre eventuali agevolazioni o riduzioni. A titolo esemplificativo, se un’azienda ha goduto per il mese di febbraio di una parziale riduzione contributiva per calamità naturale in base all’articolo 8 del Dlgs 102/2004, il beneficio dovrà essere richiesto per la parte restante dei contributi che sarebbero dovuti, impegnando così minori risorse. Come di consueto, i beneficiari devono essere in regola con gli adempimenti contributivi, con la tutela dei luoghi di lavoro e rispettare i contratti collettivi.

Le procedure telematiche per la presentazione delle istanze saranno implementate sul sito dell’Istituto e ne sarà data comunicazione con un messaggio dalla cui pubblicazione vi saranno 30 giorni per adempiere.

Con il messaggio 2418 del 25 giugno erano già stati differiti i termini relativi al versamento della contribuzione agevolata che, ove versata, dovrà essere recuperata mediante compensazione contributiva.

La circolare 156/2021 dell'Inps

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©