Agevolazioni

Regime speciale al distaccato di rientro solo se c’è discontinuità

di Marco Magrini

Il lavoratore dipendente distaccato all'estero che rientra in Italia può beneficiare del regime speciale di tassazione per gli impatriati (articolo 16 del Dlgs 147/2015) a condizione che la nuova attività lavorativa non si ponga in continuità con la precedente presso il datore di lavoro e sempre sussistendo tutti gli altri requisiti stabiliti dalla norma. L'agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 42/2021 conferma la linea interpretativa della circolare 33/E/20, paragrafo 7.1 più aperta della precedente risoluzione 76/E/18, ma sempre distante dalla norma di riferimento che non pare prevedere questi presupposti. Le indicazioni richiedono la verifica rigorosa di alcune specifiche condizioni che spetterà al soggetto interessato riscontrare in concreto con particolare riferimento al presupposto di continuità del rapporto di lavoro.

L'interpretazione afferma che non spetta il beneficio fiscale nell'ipotesi di rientro dal distacco in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro precedente alla permanenza all'estero. Spetta invece l'agevolazione fiscale all'impatriato se la sua attività lavorativa da svolgere in Italia può essere considerata effettivamente nuova, sussistendo un nuovo contratto di lavoro, diverso da quello precedente in essere al periodo di distacco all'estero, anche se il datore di lavoro è lo stesso.

Il contratto deve prevedere un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, ma sia la novità del ruolo, sia la novità del contratto potrebbero non bastare ad escludere radicalmente la presunzione di continuità. La prestazione, il termine, la retribuzione, devono essere oggettivamente riconducibili a un nuovo rapporto in un quadro di obbligazioni nuove e autonome rispetto al precedente ante espatrio con mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione e del titolo del rapporto.

La circolare 33/E esemplifica condizioni in cui si presume l'esistenza della continuità che impedisce l'accesso al beneficio per l'impatriato. Determinano una sostanziale continuità previsione di:

O termini e le condizioni contrattuali, nelle lettere di distacco e negli accordi di rientro, che rimangono di fatto immutati e dai quali emerge la presenza delle originarie condizioni contrattuali in essere prima dell'espatrio;

O riconoscimento di ferie maturate non fruite prima del nuovo accordo contrattuale;

O riconoscimento dell'anzianità dalla data di prima assunzione;

O assenza del periodo di prova;

O mantenimento senza liquidazione del Tfr e dei ratei di retribuzione maturati;

O reinserimento nell'organizzazione del datore di lavoro alla fine del distacco all'estero alle condizioni in vigore prima del distacco.

In ultimo viene ribadito che la verifica della sussistenza dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale di un soggetto riguarda elementi di fatto che non possono essere oggetto di istanza di interpello (circolare 9/E/2016).

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