Agevolazioni

Inps aumenta i vincoli sulle indennità del Dl agosto

di Matteo Prioschi

Via libera alle domande o al pagamento delle indennità da 600-1.000 euro previste dal decreto agosto per diverse categorie di lavoratori. Con la pubblicazione della circolare 125/2020 dell'Inps, l'aiuto contenuto nel Dl 104/2020 diventa operativo.

Nella quasi totalità dei casi si tratta di una mensilità aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dai decreti rilancio e cura Italia, tant'è che per chi ha già incassato queste ultime, l'importo aggiuntivo sarà erogato automaticamente dall'Inps senza necessità di presentare una nuova domanda.

I lavoratori interessati appartengono alle seguenti categorie:
- stagionali dei settori turistico e termale, anche in somministrazione;
- stagionali di altri settori;
- intermittenti- autonomi occasionali;
- venditori a domicilio;
- spettacolo;
- a tempo determinato dei settori turistico e termale.

Per la prima categoria la circolare precisa che dei somministrati verrà verificato l'impiego presso un'azienda con codice Ateco tra quelli indicati nella circolare. Per tutte queste categorie la nuova indennità è di 1.000 euro.

Sono invece 600 gli euro destinati ai lavoratori marittimi, nuova categoria destinataria dell'indennità. Quindi questi ultimi devono presentare domanda all'Inps, o di persona o tramite i patronati, comunque usando il sito internet dell'istituto di previdenza. Gli appartenenti alle altre categorie devono presentare domanda se non l'hanno fatto per i decreti precedenti o se la stessa è stata rigettata. Le richieste saranno accettate fino a esaurimento dei 26,4 milioni di euro a disposizione dei marittimi e dei 680 milioni per tutti gli altri lavoratori.

Nella circolare viene precisato che, su parere del ministero del Lavoro, la nuova tranche del reddito di emergenza si ritiene incompatibile con la nuova mensilità dell'indennità (incompatibilità espressamente prevista dal Dl 104 per i marittimi ma non per gli altri).

Altra indicazione riguarda i lavoratori autonomi senza partita Iva, che devono risultare iscritti alla gestione separata dell'Inps al 17 marzo 2020, ma che devono aver maturato almeno un contributo mensile tra gennaio 2019 e febbraio 2020.

Per i lavoratori dello spettacolo, la circolare, “in analogia” con quanto previsto dai decreti cura Italia e rilancio, introduce l'incompatibilità dell'indennità con la pensione diretta o un contratto di lavoro dipendente, che però non è indicata nel decreto agosto.

Più in generale, la circolare 125/2020 amplia i casi di incompatibilità e cumulabilità previsti dal Dl 104/2020, che sono ridotti rispetto a quanto contenuto nei decreti 18/2020 e 34/2020, andando così a rendere omogenee disposizioni che non lo erano, come evidenziato anche in fase di conversione in legge del decreto.


Per saperne di piùRiproduzione riservata ©