Agevolazioni

Bonus reddito di cittadinanza anche per i dipendenti assunti

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

La gestione dell’incentivo in favore di chi assume percettori di reddito di cittadinanza può generare, in talune ipotesi, problemi applicativi per aziende e software house.

Per favorire l’inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che beneficiano del reddito di cittadinanza (Rdc) e rendere al contempo più appetibile la loro occupazione in forma stabile, l’articolo 8 del Dl 4/2019 ha introdotto, tra l’altro, un bonus per i datori di lavoro privati che li assumono direttamente, a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato.

Il beneficio consiste nel riconoscimento di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali complessivamente dovuti (compresa la quota a carico del lavoratore) nel limite dell’importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dall’interessato, entro il tetto massimo di 780 euro.

L’incentivo, che non comprende il premio Inail, non può in ogni caso superare l’ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Il periodo di vigenza del beneficio è pari alla differenza tra la durata massima del RdC (18 mesi) e le mensilità già fruite dall'interessato. In ogni caso, è garantito un minimo di 5 mesi anche laddove l’assunzione avvenga nell’ultimo mese di percezione del Rdc da parte dell’interessato. La durata, quindi, oscilla tra un minimo di 5 e un massimo di 18 mesi (si veda anche la circolare 104/2019 e il messaggio 4099/2019 dell’Inps).

L’impianto legislativo, quindi, prevede una serie di parametri da rispettare. In primo luogo, va considerato l’ammontare del Rdc:

se è inferiore a 780 euro mensili, l’incentivo sarà pari all’importo inferiore tra il Rdc e i contributi dovuti;

se il Rdc è pari o superiore a 780 euro, sarà quest’ultimo il tetto massimo teoricamente applicabile.

Tuttavia, poiché il bonus consiste nel riconoscimento di un esonero dal versamento della contribuzione complessivamente dovuta da entrambi i soggetti (datore di lavoro e lavoratore), occorrerà valutare anche questo aspetto.

Le principali complessità riguardano, invero, le ipotesi in cui la contribuzione totale del mese superi l’importo del RdC. In questo caso, infatti, considerato che una valutazione complessiva e ragionata dell’impianto normativo porta al riconoscimento dell’esonero anche per il dipendente, occorrerà riproporzionare la somma spettante in relazione alle quote di contribuzione dovute rispettivamente da azienda e lavoratore.

Particolare è poi il caso in cui la sola contribuzione datoriale ecceda l’importo del bonus spettante. In questa ipotesi, visto che il datore di lavoro, per la sua quota, sarebbe tenuto a versare contributi superiori al massimo complessivamente spettante, si potrebbe ipotizzare che sia solo l’azienda a fruire dell’incentivo. In realtà ciò creerebbe una discriminazione tra lavoratori che si trovano nella medesima condizione di partenza (percezione del Rdc) ma che, per una serie di motivi percepiscono retribuzioni differenti.

Si ritiene, quindi, che nelle ipotesi in cui l’esonero raggiunga l’ampiezza massima di 780 euro mensili, al suo interno sia sempre racchiusa, per definizione, anche la quota del lavoratore. Per una più agevole comprensione delle singole situazioni, nella tabella sopra sono riportati alcuni esempi di articolazione del bonus.

I calcoli

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