Agevolazioni

Fruizione benefici e contratti flessibili solo per le imprese che applicano Ccnl “leader”

di Antonella Iacopini

L'Ispettorato nazionale del lavoro mantiene alta l'attenzione nei confronti dei Ccnl stipulati da organizzazioni sindacali che risultano comparativamente meno rappresentative. Infatti, dopo la circolare 3 del 25 gennaio 2018, il 20 giugno l'Ispettorato ha pubblicato sul sito istituzionale un'ulteriore nota di precisazione, citando delle specifiche organizzazioni sindacali del settore terziario che sono da considerarsi meno rappresentative.

La circolare 3/2018 ha annunciato azioni di contrasto al fenomeno del dumping contrattuale tramite apposite verifiche ispettive finalizzate ad accertare se la mancata applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale avesse determinato problematiche di dumping. Inoltre la stessa circolare ha evidenziato i vantaggi derivanti dall'applicazione dei contratti firmati da soggetti muniti di maggiore rappresentatività comparativa, gergalmente definiti "contratti leader", ovvero la possibilità di godere di benefici normativi e contributivi previsti dalla legge (articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006) e di modificare le regole applicabili a forme di lavoro flessibile quali i contratti di lavoro intermittente, a tempo determinato o di apprendistato, secondo quanto prevede l'articolo 51 del Dlgs 81/2015. Quest'ultimo articolo, stabilisce, infatti, che tutti i rinvii operati in favore della contrattazione collettiva, per modificare e adattare le regole sul lavoro flessibile, sono riferiti ad accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (e dalle rispettive rappresentanze aziendali).

Fermo restando il principio di libertà sindacale, la mancata applicazione dei Ccnl stipulati da soggetti muniti della maggiore rappresentatività comporta da un lato le violazioni di carattere contributivo, dal momento che tali contratti collettivi rappresentano il parametro ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, indipendentemente dal Ccnl applicato ai fini retributivi (articolo 1, comma 1, del Dl 338/1989, e articolo 2, comma 25, della legge 549/1995); dall'altro la "trasformazione" dei rapporti di lavoro flessibili nella forma comune dei rapporti di lavoro, ossia il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Con conseguente responsabilità solidale a carico di eventuali soggetti committenti per le violazioni accertate.

Nella nota del 20 giugno, l'Ispettorato nazionale del lavoro fa riferimento in particolare al settore del terziario, nel quale si riscontrano violazioni di carattere contributivo o legate alla fruizione di istituti di flessibilità in assenza delle condizioni di legge per le imprese che non applicano i contratti "leader" sottoscritti da Cgil, Cisl e Uil, bensì i contratti stipulati da organizzazioni sindacali che, nel settore, risultano comparativamente meno rappresentative. Ed ecco qui la novità, l'Inl cita espressamente le sigle Cisal e Confsal, tra le altre sigle minoritarie.

Proprio con riferimento alla sigla sindacale Cisal, a supporto della presa di posizione dell'Ispettorato, non si possono non tenere in debita considerazione alcune sentenze della Corte di cassazione (19639/2015 e 7781/2015) le quali affermano che è onere del soggetto che richiede il beneficio contributivo dimostrare che il Ccnl applicato risponde al requisito della maggiore rappresentatività e, in mancanza, è legittima la revoca degli sgravi da parte dell'organo ispettivo.

In base all’articolo 2697 del codice civile, infatti, grava sull'impresa, che – in deroga all'ordinario obbligo contributivo – invoca il diritto al riconoscimento di benefici (come gli sgravi), la prova dell'inesistenza dei fatti negativi e il relativo onere può essere soddisfatto con la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario ovvero mediante presunzioni da cui possa desumersi il fatto negativo (si vedano: Cassazione 7 aprile 2008, numero 8988; 9 giugno 2008, numero 15162; 10 novembre 2010, numero 22872).

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