Agevolazioni

Un anno di «bonus» e 800 euro una tantum per i neonati del 2018

di Francesco Nariello

L’assegno di natalità - detto bonus bebè - è un contributo mensile, attribuito in base a requisiti reddituali, destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo a partire dal 1° gennaio 2015. La misura, istituita dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 125-129, legge 190/2014), è stata prorogata dall’ultima legge di Bilancio - articolo 1, commi 248 e 249, legge 205/2017 -, che l’ha confermata anche per il 2018, seppure con una netta restrizione in termini di durata (da 36 a 12 mensilità).

Per capire se e in quale misura sia possibile ottenere il contributo, quindi, bisogna distinguere, innanzitutto, in base alla data di nascita del bambino. I nati tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017 rientrano nel “vecchio regime” del bonus bebè: 80 euro al mese per 36 mensilità (960 euro annui per 3 anni, che diventano 1.960 euro per le famiglie con basso reddito) erogati a partire dal mese di nascita del bambino - o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato - e fino al compimento del terzo anno di età. Attenzione, però: se la richiesta è presentata oltre i 90 giorni dalla nascita - come per i nati 2017 che non avessero ancora fatto richiesta - l’assegno decorre solo a partire dal mese di presentazione.

Il discorso cambia radicalmente per le nascite (o adozioni) tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018: in questo caso, infatti, l’assegno sarà erogato solo fino al compimento del primo anno di età (o per il primo anno dall’ingresso nella famiglia adottiva), con un taglio netto che riduce da 36 a 12 il numero massimo di mensilità (totale di 960 euro in un anno). Restano invece invariati - tra vecchio e nuovo regime - i requisiti reddituali per accedere al bonus. Possono beneficiarne, infatti, i nuclei familiari con Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 25mila euro l’anno; mentre per le famiglie con Isee fino a 7mila euro il contributo raddoppia a 1.920 euro (160 euro al mese).

Per quanto riguarda gli altri requisiti, anch’essi invariati, la richiesta può essere presentata dal genitore che sia cittadino italiano, di uno Stato Ue, extra-comunitario con permesso di soggiorno o rifugiato; residente in Italia e convivente con il figlio. In tutti i casi, come detto, va prestata attenzione alle tempistiche: per le domande presentate oltre i 90 giorni dalla nascita o data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento, l’assegno decorre dal mese di presentazione.

In termini pratici la domanda può essere effettuata online sul sito Inps attraverso il servizio dedicato, che permette di visualizzarne anche l’esito; in alternativa, si possono utilizzare il contact center Inps (803164 da fisso, 06164164 da cellulare) oppure i servizi telematici di enti di patronato e intermediari dell’Istituto.

Gli 800 euro per le neo mamme

Oltre al bonus bebè, ci sono altre agevolazioni a disposizione delle famiglie che attendono un bambino. Tra queste rientra il premio alla nascita di 800 euro - detto bonus mamma domani- che scatta per i bambini nati, adottati o dati in affido dal 1° gennaio 2017 in poi. Si tratta di un contributo, non tassato e attribuito a prescindere dal reddito (non occorre l’Isee), versato dall’Inps in un’unica soluzione.

La domanda per ottenere il bonus deve essere presentata dalla futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio ottavo) o alla nascita, adozione o affido: in ogni caso la richiesta deve essere effettuata improrogabilmente entro un anno dall’evento (nascita, adozione, affidamento). Le madri interessate al contributo devono avere residenza in Italia e cittadinanza italiana, comunitaria, oppure essere extracomunitarie con permesso di soggiorno o rifugiate politiche. La richiesta può essere effettuata online dal sito Inps (con Pin personale) o, in alternativa, sempre via contact center o enti di patronato e intermediari dell’Istituto.

Le agevolazioni per l’ asilo nido

Altra misura di sostegno alle famiglie è il cosiddetto bonus asilo nido, destinato ai genitori di bambini nati dal 1° gennaio 2016 in poi, che prevede un contributo di massimo 1.000 euro l’anno per il pagamento delle rette di asili nido pubblici e privati. Nello specifico, l’aiuto - introdotto dalla legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 355, legge 232/2016) - viene versato dall’Inps in 11 mensilità (90,91 euro al mese) al genitore che ha effettuato il pagamento per il nido, per ciascuna retta mensile sostenuta e documentata.

Per i casi di bimbi affetti da gravi patologie croniche, il buono copre le «forme di supporto presso la propria abitazione» e viene erogato - in questo caso in unica soluzione da 1.000 euro - a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, convivente con il bambino, di attestazione circa l’impossibilità a frequentare asili nido (in ragione di grave patologia cronica) per l’intero anno di riferimento.

Per ottenere il bonus bisogna, in ogni caso, muoversi per tempo: il contributo, infatti, può essere erogato entro il limite di spesa annuo (per il 2018 è di 250 milioni di euro), in base all’ordine cronologico di presentazione domande online. Il premio, infine, non è cumulabile con la detrazione Irpef del 19% per le spese per il nido e nemmeno - tra l’altro - con i contributi per la baby sitter se richiesti nelle stesse mensilità.

Il congedo di paternità

Tra le altre forme di supporto per i neo genitori si possono segnalare il congedo di paternità, che da quest’anno prevede quattro giorni (rispetto ai due fino al 2017), anche non continuativi, di congedo obbligatorio per padri lavoratori dipendenti (da utilizzare entro i 5 mesi del figlio) e il fondo di sostegno alla natalità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che punta a favorire l’accesso al credito (prestiti fino a 10mila euro, da restituire entro sette anni) per le famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie - dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari - richiedibili fino al compimento del terzo anno di età del bambino o entro tre anni dall’adozione.

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