Agevolazioni

Agevolazioni in favore delle Pmi e dei professionisti localizzati nelle zone franche urbane

di Domenico Repetto

Il Mise, con la circolare 9 aprile n. 172230, chiarisce il quadro normativo applicabile ai nuovi bandi di concessione delle agevolazioni nelle Zfu, fornendo indicazioni circa le condizioni, i limiti, la durata e le modalità di accesso e di fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive. In particolare, la circolare stabilisce i termini per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni nelle Zfu di cui alla delibera Cipe 8 maggio 2009, n. 14, non comprese nell'ex obiettivo Convergenza.
Caratteristiche della agevolazioni - Le agevolazioni concedibili sono di natura fiscale e contributiva:
a) esenzione dalle imposte sui redditi;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive;
c) esenzione dall'imposta municipale propria;
d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e alle condizioni del regolamento de minimis, per cui ciascun soggetto ammesso alle agevolazioni può beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di 200mila euro, oppure di 100mila euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada per conto terzi, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall'impresa a titolo di "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della domanda di agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti, nonché dei rapporti di collegamento tra l'impresa e altri soggetti che qualificano la cosiddetta "impresa unica". Le agevolazioni sono fruibili mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, ivi incluso il codice tributo appositamente istituito dalle Entrate.
Modalità e termini di presentazione - La domanda per l'accesso alle agevolazioni va presentata con le modalità telematiche indicate, sulla base del modello di istanza riportato nell'allegato n. 2 della circolare e per il tramite della procedura informatica accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it). L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione. L'accesso alla procedura è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell'impresa, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa, ovvero ai professionisti. Il rappresentante legale dell'impresa o il professionista, previo accesso alla procedura tramite la Carta nazionale dei servizi, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione dell'istanza tramite la citata procedura informatica. La domanda deve essere firmata digitalmente dal soggetto che compila e presenta l'istanza. In fase di compilazione dell'istanza, la procedura informatica consente alle imprese di verificare la sussistenza di alcuni dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni. La domanda per l'accesso alle agevolazioni può essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 4 maggio 2018 e sino alle ore 12:00 del 23 maggio 2018. L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio, né penalizzazione nell'iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell'attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno. Le istanze pervenute fuori dai termini, iniziale e finale, così come le istanze redatte o inviate con modalità difformi da quelle indicate, non saranno prese in considerazione.

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