Agevolazioni

Agevolazioni più facili per i giovani agricoltori

di Roberto Caponi

L'Inps fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'esonero contributivo triennale (ed allo sgravio parziale per altri due anni) riconosciuto dalla legge di bilancio per il 2017 in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che possano vantare una nuova iscrizione alla previdenza agricola nel corso del 2017.
In particolare l'istituto previdenziale - con circolare 164/2017 – si sofferma sul requisito della “nuova iscrizione”, e su quello collegato di “nuova attività imprenditoriale”, meglio precisando quanto affermato nella circolare 85/2017, alla luce anche di un parere del ministero del Lavoro.

Inizialmente, infatti, l'Inps, al fine di accertare l'esistenza di una nuova attività imprenditoriale («ulteriore e diversa rispetto ad altre eventualmente già esistenti»), richiedeva che il nuovo nucleo familiare coltivatore diretto non fosse «composto, anche se con ruoli diversi, dai medesimi soggetti e non eserciti l'attività sui medesimi fondi di altro nucleo CD esistente».

Con una interpretazione più estensiva rispetto a tale impostazione, la nuova circolare precisa che la condizione secondo cui «il nucleo non debba essere composto dai medesimi soggetti, è da intendersi soddisfatta, ai fini della concessione dell'esonero contributivo, con la positiva verifica del requisito della mancata precedente iscrizione esclusivamente per il c.d. capo nucleo coltivatore». In sostanza, per l'ammissione al beneficio rileva soltanto che il giovane agricoltore non sia mai stato iscritto alla previdenza agricola in qualità di capo del nucleo familiare coltivatore diretto per cui chiede l'iscrizione.

E così un nuovo coltivatore diretto under 40 può essere ammesso al beneficio contributivo anche se ha fatto parte di un preesistente nucleo in qualità di coadiuvante familiare, a prescindere dalla circostanza che i componenti (del vecchio e del nuovo nucleo) siano gli stessi.

Un'interpretazione che amplia in modo sostanziale l'ambito di applicazione del beneficio, rendendolo più coerente col dato normativo, considerato che molti giovani imprenditori rilevano le aziende di famiglia nelle quali hanno precedentemente lavorato e sono stati iscritti all'Inps in qualità di unità attive o coadiuvanti familiari.

Per l'accesso al beneficio è inoltre necessario che la nuova iscrizione del giovane agricoltore si accompagni alla realizzazione di una «nuova forma imprenditoriale agricola». Al riguardo è sufficiente un cambiamento che ricada sulla coltivazione dei fondi, sulla silvicoltura, sull'allevamento degli animali e attività connesse, e non necessariamente sui fondi condotti.

Può dunque bastare, per realizzare la condizione predetta, una semplice «innovazione nell'oggetto dell'impresa, concretizzabile anche attraverso lo sviluppo o il mutamento dell'attività preesistente». Insomma non è necessario creare da zero una nuova impresa esercitando l'attività su fondi diversi, ma basta apportare alcune modifiche oggettive all'attività imprenditoriale preesistente.

Anche in questo caso si tratta di un interpretazione che sembra tenere in debito conto le reali situazioni di avvicendamento tra vecchio e nuovo titolare di un'azienda già esistente, che comportano spesso anche solo una parziale modifica o un ampliamento dell'attività produttiva.

Circolare 164 inps

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©