Agevolazioni

Come cambiano gli incentivi per le start-up innovative

di Maurizio Maraglino Misciagna

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 244 del 18 ottobre 2017 le nuove modifiche al Decreto del 24 settembre 2014, riferite al riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Decreto 9 agosto 2017, ha ritenuto di dover conformare i contenuti presenti nell'articolo 25 e successivi del D.L. n.179 del 2012, già modificati con il Decreto del 24 settembre 2014, con l'obiettivo di consentire il sostegno a una platea più ampia di beneficiari, la disciplina riguardante le start-up innovative. Le modifiche riguardano nello specifico l'ampliamento delle condizioni più favorevoli in termini di spese ammissibili e le modalità di erogazione per le start-up innovative che richiedono un finanziamento.
Con il decreto del 24 settembre 2014, meglio conosciuto come "Decreto Incentivi" il Ministero dello Sviluppo Economico aveva fissato le nuove regole per accedere agli incentivi da parte delle start-up innovative, in concomitanza dell'uscita della nuova misura di finanziamento governativa "Smart&Start" rivolta a tutte le start-up innovative italiane. La misura "Smart&Start" è tra le misure di finanziamento più note nel panorama dell'ecosistema delle imprese italiane a base tecnologica, ed ha una dotazione finanziaria di circa 200 milioni di euro.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2017 vengono apportate alcune importanti modifiche sull'accesso agli incentivi per start-up innovative dettati nel "Decreto Incentivi" del 24 settembre 2014.
Tra le principali novità contenute nel Decreto del 9 agosto 2017 vi è la durata dello status di start-up innovativa cui beneficiare degli incentivi che passa dai 4 anni (48 mesi espressi nel vecchio Decreto) ai 5 anni (60 mesi) cosi come previsto dalle modifiche apportate all'art. 25, comma 2 b), del D.L. n. 179 del 2012. In riferimento invece alla possibilità di presentare la domanda di incentivi da parte di persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa, ivi compresi i cittadini stranieri in possesso del visto start-up, viene modificato il termine in cui l'impresa deve essere formalmente costituita, passando ad periodo di tempo di 30 giorni (invece dei precedenti 60 gg) dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata ai Soggetti richiedenti dal Soggetto gestore. Sempre entro lo stesso termine, il decreto dispone che l'impresa deve inoltrare la domanda di iscrizione al Registro delle imprese, sia nella sezione ordinaria che nella sezione speciale del registro delle start-up innovative.
Il Ministero inoltre dispone un estensione all'art. 5 del "Decreto Investimenti "riguardante le spese ammissibili, e pone l'accento nel comma 3 sul fatto che i programmi di investimento devono essere funzionali alla realizzazione del progetto, ed amplia all'ammissibilità delle spese sostenute, oltre che ai brevetti e licenze (già citati nel vecchio Decreto), anche ai marchi. Vengono inoltre considerati ammissibili gli investimenti in marketing e web marketing con l'aggiunta di un ulteriore lettera "f" all'art. 5 del Decreto.
Un ulteriore e importante modifica riguarda invece le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni, esplicate nell'art. 9 del Decreto. Nel comma 2 del seguente articolo, il MISE ha modificato la tipologia di erogazione del finanziamento agevolato, chiarendo che lo stesso avviene su richiesta dell'impresa beneficiaria in non più di cinque SAL (stato di avanzamento lavori). Inoltre le imprese per poter richiedere l'erogazione degli incentivi devono presentare tutta la documentazione di spesa consistente nelle fatture d'acquisto e nelle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti. L'erogazione della quota di agevolazione può avvenire anche sulla base di titoli di spesa non quietanzati, il cui pagamento deve essere dimostrato entro 45 giorni decorrenti dalla data di accreditamento delle relative agevolazioni. In riferimento invece alla richiesta di erogazione del saldo, o in caso di richiesta di erogazione delle agevolazioni in unica soluzione, l'impresa deve presentare la documentazione di spesa completa consistente nelle fatture d'acquisto e nelle relative attestazioni di avvenuto pagamento. Il comma in oggetto chiarisce infine che l'impresa beneficiaria può richiedere al Soggetto gestore, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l'erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 25% dell'importo complessivo dell'investimento ammesso, a titolo di anticipazione.
Sull'erogazione del finanziamento sui costi di esercizio, lo stanziamento non viene più fornito su richiesta del soggetto beneficiario, per un importo almeno pari al 20%, ma esclusivamente per costi relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre a partire dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
Modificato anche l'articolo relativo alla Revoca delle agevolazioni cui il Ministero ha aggiunto un ulteriore caso di revoca dell'agevolazione nell' ipotesi in cui la start-up innovativa beneficiaria non abbia rispettato i tempi previsti per la dimostrazione del pagamento delle fatture oggetto degli stati di avanzamento lavori per i quali è stato erogato il finanziamento agevolato.
Le nuove modifiche pubblicate in GU sono applicate anche alle domande di agevolazione già presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto del 24 settembre 2014, per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non è stato completato l'iter istruttorio o che alla data di pubblicazione della circolare recante modifiche alla circolare di cui all'art. 5, comma 8, del decreto del 24 settembre 2014, non sono state erogate, a nessun titolo, le agevolazioni concesse.

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