L'esperto rispondeAgevolazioni

Contratto a termine e accesso al bonus assunzione per le donne

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Una persona al 7 marzo 2017 presenta anzianità di iscrizione al centro per l’impiego dal 15 aprile 2015, viene assunta con contratto a termine dal 18 marzo 2017 al 18 aprile 2017. In caso di proroga del contratto a tempo determinato e/o di nuova assunzione effettuata dallo stesso datore di lavoro, potrà usufruire del beneficio contributivo previsto per donne di qualsiasi età e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi?

L’agevolazione contributiva alla quale fa riferimento il quesito è quella prevista dall’articolo 4 della legge 92/2012 per l’assunzione di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. La nozione di «impiego regolarmente retribuito» è stata precisata nel Dm 20 marzo 2013, come riferita a coloro che nel periodo indicato (in questo caso 24 mesi) non hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero hanno svolto attività di natura autonoma o parasubordinata dalla quale è derivato un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (4.800 euro per lavoro autonomo propriamente detto e 8.000 euro per lavoro assimilato a quello subordinato). In sostanza, per la valutazione della «regolarità della retribuzione» si fa riferimento alla durata del lavoro (sei mesi per il lavoro subordinato) ovvero alla retribuzione percepita (per il lavoro autonomo e parasubordinato). L’accertamento del requisito prescinde dall’eventuale stato di disoccupazione: l’anzianità di iscrizione al centro per l’impiego riferita nel quesito, pertanto, non è idonea alla valutazione delle condizioni richieste per la fruizione del beneficio. Nel caso della trasformazione, ha precisato l’Inps (circolare 131/2013) che la assenza della condizione di «impiego regolarmente retribuito» deve sussistere al momento della trasformazione; pertanto , ai fini dell’ammissione al beneficio, la trasformazione deve iniziare entro sei mesi dalla decorrenza del rapporto da trasformare, eventualmente anche in anticipo rispetto all’originaria scadenza. Nella fattispecie rappresentata nel quesito, sussistendo tutte le altre condizioni (si rinvia in particolare all’articolo 31 del decreto legislativo 150/2015), la trasformazione dovrà intervenire entro sei mesi a partire dal 18 marzo 2017.

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