Agevolazioni

Permessi ad hoc per gli stranieri che investono in Italia

di Antonio Carlo Scacco

Definita la procedura che facilita l'ingresso in Italia di nuovi investitori stranieri: è il contenuto del decreto interministeriale 21 luglio 2017 recentemente pubblicato sui siti istituzionali dei ministeri dello Sviluppo economico, dell'Interno e degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Il decreto è stato adottato sulla base del nuovo articolo 26-bis del testo unico sull'immigrazione introdotto dalla ultima legge di bilancio.

La norma consente l'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi a stranieri che vogliano effettuare investimenti o donazioni in Italia anche al di fuori delle quote annuali ammesse di lavoratori non comunitari. Gli investimenti ammissibili sono quelli in titoli di Stato italiani (per un importo non inferiore a due milioni di euro e purché mantenuti per almeno due anni) e in titoli di società di capitali italiane (almeno un milione ridotto a 500mila se start-up innovative). Le donazioni, di almeno un milione di euro, devono essere a carattere filantropico a sostegno di un progetto di pubblico interesse (cultura, ricerca scientifica eccetera).

L'accertamento dei requisiti ai fini della concessione del nulla osta al visto, ovvero al mantenimento e rinnovo del permesso di soggiorno, sarà demandato ad un apposito comitato insediato presso il Mise composto da rappresentanti dei dicasteri interessati. Lo straniero interessato dovrà dimostrare, attraverso la presentazione di specifica documentazione reperibile sulla relativa piattaforma web, di essere titolare e beneficiario effettivo dei fondi da destinare agli investimenti, la loro disponibilità/trasferibilità in Italia, nonché la provenienza lecita dei medesimi. A tale ultimo fine dovrà altresì presentare una certificazione di insussistenza di condanne penali definitive e di carichi pendenti rilasciata dalle autorità competenti dei Paesi dove ha soggiornato negli ultimi dieci anni.

I fondi dovranno essere utilizzati per gli scopi sopra descritti entro tre mesi dall'ingresso in Italia. Entro lo stesso periodo lo straniero dovrà trasmette alla segreteria del comitato la documentazione relativa; in mancanza, o in caso di documentazione carente, la segreteria informerà la questura competente per territorio che procederà al rigetto della domanda di permesso di soggiorno o alla revoca del permesso già rilasciato (revoca che può avvenire in ogni momento ove l'investimento risulti dismesso prima del tempo o lo straniero irreperibile).

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