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Bonus Sud: i requisiti per le trasformazioni

di Braghin Massimo

La domanda

L’incentivo occupazione Sud, istituito con Decreto Direttoriale n. 367/2016, può essere riconosciuto nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a termine instaurato il 9 gennaio 2017 con lo stesso lavoratore ultraventicinquenne, precedentemente assunto, presso la stessa azienda, con contratto di lavoro a tempo determinato dal 01.09.2016 al 15.12.2016?

La circolare Inps n. 41 del 01/03/2017 relativamente all’incentivo occupazione SUD prevede che il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro oppure con una società controllata dal nuovo datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o comunque facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Nel caso di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di un rapporto a termine, non è richiesto, come espressamente previsto dal decreto direttoriale n. 18719/2016, il possesso del requisito di disoccupazione di cui all’art. 2, comma 2, del decreto direttoriale n. 367/2016 e nemmeno il rispetto dell’ulteriore requisito dell’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro (cfr. art. 2, comma 3, decreto direttoriale n. 367/2016). Anche in questo caso l’esonero può essere fruito dalle aziende che abbiano superato l’importo massimo degli aiuti in regime “de minimis” riconoscibili nell’arco di tre esercizi finanziari a condizione che la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

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