Agevolazioni

Zona Franca Emilia Romagna, chiarimenti del Mise sulle agevolazioni alle microimprese

di Domenico Repetto

Con l'articolo 12 del dl 19 giugno 2015, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125) è stata istituita una zona franca comprendente i territori dell'Emilia colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 con zone rosse nei centri storici. All'interno delle zone franche sono riconosciute esenzioni fiscali in favore delle microimprese che svolgono la propria attività all'interno della predetta zona franca.

Lo stesso articolo 12 (comma 6) ha stabilito che le esenzioni fiscali:

• sono riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2015 e 2016,

• possono essere fruite dai soggetti beneficiari fino a un importo annuo complessivo di 20milioni di euro per ciascuna delle annualità 2015 e 2016;

• che l'autorizzazione di spesa costituisce «il limite annuale per la fruizione da parte delle imprese beneficiarie».

Tale importo va considerato al netto degli oneri per la gestione dell'intervento, pari a 400mila euro per ciascuna delle annualità.

L'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 - "Proroga e definizione di termini" (convertito con modifiche dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19), ha esteso i periodi in relazione ai quali possono essere fruite le esenzioni fiscali, inserendo anche i periodi di imposta 2017, 2018 e 2019.

Contestualmente, il decreto-legge n. 244 del 2016 ha aggiunto un nuovo comma (7-bis) all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2015, con il quale viene stabilito che le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse non fruite dalle imprese beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione da parte delle imprese beneficiarie di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Sempre all'interno dello stesso decreto legge (articolo 14) è consentito alle imprese beneficiarie delle agevolazioni fiscali di utilizzare l'importo dell'agevolazione non fruito per gli anni 2015 e 2016 al fine di esentare le imposte relative ai periodi di imposta 2017, 2018 e 2019.

Il combinato disposto di tutte le norme fin qui citate ha determinato la conseguenza che l'importo complessivo delle agevolazioni non fruite alla data di entrata in vigore del comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2015 sia superiore rispetto all'autorizzazione di spesa fissata, per i periodi di imposta 2017, 2018 e 2019, dal medesimo comma 7-bis (22milioni di euro), risultando pari a poco più di 25milioni di euro.

Il ministero dello Sviluppo economico, con circolare 27 giugno 2017, n. 74294, interviene proprio per fornire indicazioni su come riportare l'ammontare delle agevolazioni non fruite entro il limite dell'autorizzazione di spesa fissato dalla stessa norma, nonché sulle modalità da seguire per il rispetto dei limiti annuali di fruizione.

In sostanza, il Mise indica che:

• le imprese beneficiarie debbano considerare, quale importo residuo effettivamente fruibile per i periodi d'imposta 2017- 2019, l'ammontare dell'agevolazione non ancora fruita, ridotto del 12,3%;

• all'atto della fruizione delle agevolazioni residue, è opportuno che le imprese tengano conto del peso proporzionale per ciascun anno derivante dai limiti annuali di fruizione fissati dal comma 7-bis dell'articolo 12, pari al 27,3% per il 2017, al 36,35% per il 2018 e al 36,35% per il 2019.

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