Agevolazioni

Rischio potenziale sul bonus apprendisti

di Marianna Cosimi

Secondo l’Inps, l’apprendistato con lavoratori beneficiari di indennità di mobilità dà accesso all’impianto contributivo agevolato della legge 223/1991, anche per rapporti iniziati dal 2017. L’istituto di previdenza lo rende noto nel recente messaggio 2243/2017 con cui illustra gli aspetti contributivi riferiti al contratto professionalizzante instaurato con lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di disoccupazione.

Il documento - che interviene dopo due anni di assordante silenzio su questo come su molteplici altri temi, peraltro ancora inevasi – ha ingenerato notevoli perplessità, in relazione ai numerosi profili di criticità che sembrano rinvenibili, sia sul versante civilistico sia, in particolare, su quello contributivo. L’aspetto che appare meno agevole da capire attiene alla sfera contributiva del contratto di apprendistato con beneficiari di mobilità.

Il regime agevolato

A detta dell’Inps, infatti, è applicabile, anche dopo il 31 dicembre 2016, il regime contributivo agevolato (legge 223/1991). Va ricordato che la legge 92/2012 ha disposto l’abrogazione, dal 1° gennaio 2017, di una congrua parte dell’impianto legislativo connesso alla mobilità, compresi i relativi incentivi. Secondo l’orientamento dell’Istituto, l’abrogazione delle norme di riferimento non incide sull’operatività dell’impianto contributivo che, di conseguenza, sarebbe operativo anche dopo la sua scomparsa.

Detto che non è in discussione la possibilità di instaurare contratti di apprendistato professionalizzante con lavoratori in mobilità sino a quando questi beneficeranno delle relative indennità, ciò che non convince è la sopravvivenza delle misure agevolate, scomparse, invece, per le assunzioni, proroghe o trasformazioni in base alla legge 223/1991, eseguite dal 2017.

Il quadro normativo

La posizione dell’Inps appare, in realtà, normativamente non supportata. Va osservato che il Dlgs 81/2015, nel definire la contribuzione dovuta per gli apprendisti assunti dalla mobilità, non opera un richiamo a una determinata misura (come, per esempio, l’articolo 4, comma 3, della legge 236/1993 per l’assunzione di cassaintegrati) ma testualmente parla di applicazione del «regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge».

Come anticipato, entrambi gli istituti sono abrogati dal 31 dicembre 2016. Nel messaggio, peraltro, non vi è alcun riferimento a un’eventuale condivisione di tale interpretazione con il ministero del Lavoro. Ciò porterebbe a ritenere che si tratti di un punto di vista esclusivo dell’Inps. Tuttavia, non si può non rilevare che la piena tranquillità dei datori di lavoro postula che vi sia univocità interpretativa. Peraltro, visto che la contribuzione agevolata comporta oneri a carico della Stato, andrebbero anche analizzati i riflessi in termini di responsabilità erariale. Per i motivi esposti e anche perché da questa posizione possono determinarsi ricadute su altri incentivi, sarebbe auspicabile conoscere, sul punto, l’orientamento del ministero del Lavoro.

Indennità e Naspi

Nello stesso messaggio, inoltre, l’Istituto non ha dato conto di una delle principali novità introdotte per l’apprendistato in mobilità, consistente nel fatto che, per la legittimità del rapporto, dal 25 giugno 2015, il contratto deve riguardare soggetti fruitori dell’indennità e non più, come in precedenza, solamente iscritti nelle speciali liste.

Ulteriore scelta opinabile è quella che attiene alla mancata applicabilità del bonus Naspi all’apprendistato con beneficiari di indennità di disoccupazione. Per negarne la cumulabilità, infatti, non sembra sufficiente l’assenza di espresso richiamo nel corpo dell’articolo 47 del Dlgs 81/2015, essendosi, di contro, realizzate le condizioni volute dal legislatore per la sua applicabilità.

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