Agevolazioni

Bonus Sud, chiarimenti Anpal e «sblocco» da parte dell’Inps

di Cristian Valsiglio

L'Anpal dando seguito a specifici quesiti posti dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro in data 11 maggio 2017 risponde all'Ordine professionale tramite lettera, già in precedenza anticipata informalmente, in occasione del Forum lavoro del 17 maggio 2017.

Diversi i temi trattati dall'Anpal in particolarmente sono affrontati i seguenti argomenti:
1) Gestione nella domanda del limite del de minimis;
2) Significato di stato di disoccupazione
3) Gestione degli arretrati del beneficio;

Relativamente al primo argomento l'Agenzia Nazionale esprime sostanzialmente due concetti:
• gli aiuti« deminimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa èaccordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto diricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa. Il Regolamento UE afferma infatti che che “Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti”.
• Nell'istanza che il datore di lavoro privato presenta deve essere indicato l'ammontare degli aiuti di stato di cui si è fruito e/o si sta fruendo, al netto dell'eventuale concessione dell'Incentivo Occupazione SUD, che di fatto non è stata ancora autorizzata. In ogni caso, l'ammontare dell'agevolazione per cui si è presentata istanza deve essere tenuta in considerazione ex ante ai fini del calcolo dell'importo massimo degli aiuti di stato di cui il datore di lavoro fruirebbe nel caso di accoglimento dell'istanza medesima da parte dell'INPS.

Per ciò che riguarda il secondo tema, l'ANPAL formalizza quanto già informalmente anticipato ai Consulenti del Lavoro precisando che per l'attestazione dello stato di disoccupazione è sufficiente la dichiarazione di disponibilità al lavoro senza necessità di sottoscrizione del patto.

In merito agli arretrati del beneficio, che a mente della circolare Inps n. 41/2017, dovevano essere indicati con l'UniEmens del mese di aprile, in scadenza il 31 maggio 2017, l'ANPAL anticipa che l'Istituto Previdenziale sta predisponendo un nuovo messaggio operativo con il quale sarà definito uno slittamento del predetto termine al fine di consentire la riattivazione delle procedure di elaborazione delle istanze pervenute e poste in uno stato “sospeso” per l'assenza di DID.

Tale indicazione non si è fatta attendere, così l'INPS, con messaggio 25 maggio 2017, n. 2152, oltre a confermare lo sblocco di alcune istanze congelate in attesa delle indicazioni ANPAL sopra indicate, ha precisato che, con specifico riferimento all'importo dell'incentivo relativo ai mesi arretrati, i codici di recupero “L463” ed “L465” potranno essere utilizzati per i mesi di competenza gennaio, febbraio, marzo e aprile 2017. La valorizzazione dei predetti elementi potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di maggio e giugno 2017.

Un'ultima riflessione è necessaria, premesso che ogni tipo di delucidazione e chiarimento è da accogliere con attenzione e favore, bisogna però rilevare che ultimamente l'operatore del diritto del lavoro si trova a confrontarsi con una granularità di documentazione di prassi che non trova pari in altri settori. Tra circolari, messaggio, note, lettere del Ministero del Lavoro, dell'INL, dell'ANAPL, dell'INPS e dell'INAIL la gestione della granularità dell'informazione diventa un obiettivo imprescindibile. .

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