Agevolazioni

Welfare aziendale senza Durc

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

L’accesso al particolare regime di favore fiscale e contributivo, previsto dall’attuale regolamentazione in materia di welfare aziendale, non è subordinato al rispetto dell’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006. Lo ha precisato Fabrizio Nativi, intervenendo in rappresentanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro, alla quindicesima edizione del Forum lavoro, organizzato dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro.

Il comma 1175 della legge Finanziaria del 2007 prevede che i datori di lavoro, per beneficiare di agevolazioni normative e contributive previste in materia di lavoro, devono risultare in regola con il versamento dei contributi e dei premi. Inoltre devono rispettare gli altri obblighi di legge, nonché gli accordi e i contratti collettivi nazionali, compresi quelli regionali, territoriali o aziendali (se sottoscritti), stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Secondo l’orientamento dell’Inl - che, peraltro, appare condivisibile - criteri e logica della previsione contenuta al comma 1175 non hanno alcuna relazione con il regime fiscale e contributivo stabilito per il welfare aziendale per la cui applicazione, quindi, non operano le limitazioni previste e non è richiesto neanche il possesso del documento unico di regolarità contributiva.

Sempre sullo stesso tema, è stato affermato che gli accordi o i contratti disciplinanti l’erogazione di trattamenti welfare devono essere stipulati con le organizzazioni sindacali identificate dall’articolo 51 del Dlgs 81/2015. Vale a dire che deve trattarsi di associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle rappresentanze sindacali aziendali ovvero della rappresentanza sindacale unitaria. Tali accordi e contratti appaiono legittimati a definire la base imponibile, compreso il diverso e più favorevole trattamento del welfare.

Durante il suo intervento Nativi, che guida l’Ispettorato territoriale del lavoro di Genova, è stato chiamato a esprimersi in relazione ad alcuni presidi sanzionatori vigenti in materia di lavoro. Riguardo alla depenalizzazione della somministrazione illecita, il dirigente ha affermato che, di fatto, le sanzioni attuali coincidono con quelle preesistenti, nel senso che le precedenti, con valenza di tipo penale e all’apparenza più dissuasive, in realtà potevano essere composte in via amministrativa in base al Dlgs 758/1994. Peraltro, ha aggiunto Nativi, nel regime attuale non è ammessa l’estinzione a seguito di diffida, giungendo, quindi, alla conclusione che l’efficacia dell’apparato sanzionatorio non appare indebolita.

In materia di caporalato, la nuova normativa permette una più agevole individuazione del reato rispetto al passato. Prima, infatti, era necessario provare l’esistenza della violenza e della minaccia che ora costituiscono solo un presupposto di aggravamento della pena edittale, in quanto ciò che rileva è la sottoposizione a condizioni di sfruttamento e il profittarsi dello stato di bisogno.

La norma è stata affinata giungendo a prevedere alcuni indici di sfruttamento, quali l’erogazione di retribuzioni non in linea con il contratto collettivo o comunque sproporzionate rispetto alla qualità e alla quantità di lavoro prestato nonché l’imposizione di condizioni di lavoro, di sorveglianza e di alloggio degradanti. Il solo ritardo nel pagamento delle retribuzioni, per l’Inl, non configura i veri fenomeni di sfruttamento che possono essere meglio individuati mediante gli indicatori citati.

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