Agevolazioni

Sgravi al sud, domande sbloccate e più tempo per gli arretrati

di Giuseppe Maccarone e Matteo Prioschi

Le domande del Bonus sud messe in stand by saranno sbloccate nei prossimi giorni, mentre per quelle ancora da presentare, meglio utilizzare il portale dell’Anpal, in modo da evitare il problema della comunicazione tra le banche dati dell’agenzia e quelle dei nodi regionali e dei centri per l’impiego. Questa l’indicazione fornita da Salvatore Pirrone, direttore generale dell’Anpal, intervenuto ieri alla quindicesima edizione del Forum lavoro organizzato dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro.

Il Bonus sud, che prevede uno sgravio contributivo fino a 8.060 euro all’anno in favore di chi assume a tempo indeterminato un lavoratore in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ha avuto qualche difficoltà dovuta al riscontro della Did, la disponibilità immediata all’impiego, che può essere comunicata dai disoccupati anche ai centri per l’impiego. Tuttavia, le banche dati delle strutture territoriali non sono ancora integrate con quelle dell’Anpal e quindi l’Inps, che è il soggetto erogatore del bonus, non è poi in grado di verificare l’esistenza del requisito.

Attualmente, come ha ricordato Pirrone, ci sono circa 12mila domande sospese. Circa 4mila dovrebbero essere sbloccate subito, in quanto non è necessario il requisito della disoccupazione. Per altre 7mila, dopo una verifica con le banche dati regionali, il via libera dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Per le nuove richieste, invece, la raccomandazione è di utilizzare direttamente tramite il portale dell’Anpal per comunicare la Did.

Quanto agli arretrati, la circolare 41/2017 dell’Inps prevede che siano recuperabili entro la denuncia dei contributi di aprile. Tuttavia, ha annunciato Pirrone, per le domande in stand by è previsto uno slittamento dei termini. Le modalità operative saranno comunicate dall’Inps con un messaggio.

In occasione del Forum sono state fornite indicazioni anche per il rispetto del “de minimis”, in base al quale gli aiuti forniti a un'azienda non possono superare una determinata soglia in un triennio.

Per individuare se una facilitazione deve essere computata nel triennio in esame (al fine di verificare se si è ancora all’interno dell’importo massimo ottenibile), non rileva la data di erogazione ma quella di concessione dell’aiuto, che normalmente coincide con il momento in cui sorge il diritto a ricevere gli aiuti (secondo il regime giuridico nazionale applicabile).

Su questo punto, visto che nell’istanza telematica finalizzata all’ottenimento del bonus è richiesta l’indicazione della data di erogazione dell'eventuale beneficio già usufruito, i consulenti hanno chiesto di specificare quale data indicare in caso di agevolazione riferita all’Irap.

Il direttore generale dell’Anpal ha ricordato che, sulla base della normativa europea, gli aiuti “de minimis” sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto a riceverli, indipendentemente dalla data di effettiva erogazione. Sempre in tema di redazione dell’istanza online, è stato anche ricordato che nella domanda, insieme agli aiuti eventualmente ricevuti, non deve essere fatta alcuna menzione al Bonus sud (in richiesta) in quanto, di fatto, non ancora autorizzato. Tuttavia, un calcolo preventivo della soglia già raggiunta va, comunque, eseguito visto che in prossimità del raggiungimento del limite, lo stesso potrebbe essere superato per effetto dell’accoglimento dell’istanza.

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