Agevolazioni

Produttività, vantaggi extra con coinvolgimento effettivo

di Giampiero Falasca

Il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro diventa una prassi di gestione aziendale particolarmente conveniente per le imprese e i lavoratori, dopo gli ultimi interventi contenuti nella manovra economica varata dal Governo (articolo 55 del Dl 50/2017).

Il recente intervento legislativo riconosce, infatti, una forte riduzione dei costi contributivi (riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota applicabile sul datore di lavoro, e azzeramento della quota a carico del lavoratore, su una somma massima di 800 euro) per i premi di risultato pagati dalle aziende che realizzano forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori.

Questo incentivo si cumula con le norme fiscali già esistenti che, in presenza dello stesso presupposto, garantiscono l’applicazione di una tassazione agevolata (con imposta sostitutiva del 10%) sui premi di risultato (fino a un valore massimo di 4 mila euro).

L’applicazione di questi incentivi non è, tuttavia, scontata, perché l’amministrazione finanziaria e il ministero del Lavoro hanno chiarito, in più occasioni, che il coinvolgimento dei lavoratori deve essere reale ed effettivo. Non basta, quindi, istituire una commissione o un osservatorio privi di poteri per fruire delle riduzioni del costo del lavoro.

Le caratteristiche che devono avere questi organismi ai fini dell’applicazione degli incentivi sono state ricostruite in maniera diffusa dal decreto interministeriale del 25 marzo 2016 e dalla circolare 28/E emanata dall’agenzia delle Entrate il 15 giugno 2016. Entrambi questi atti danno un’indicazione precisa, che resta valida anche dopo l’approvazione delle norme sugli incentivi contributivi: la partecipazione dei lavoratori è valida, per la riduzione dei costi fiscali e contributivi, solo se si concretizza in forme reali ed efficaci.

Il concetto è affermato con chiarezza dal decreto interministeriale del 25 marzo 2016, in base al quale non costituiscono valide forme di partecipazione i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.

Quali poteri devono avere, quindi, questi gruppi, per l’applicazione degli incentivi? La risposta arriva dallo stesso decreto interministeriale: richiede che sia elaborato un piano che stabilisca, ad esempio, la creazione di gruppi di lavoro all’interno dei quali operano responsabili aziendali e lavoratori.

Questi gruppi devono essere finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione, e devono contemplare un monitoraggio costante (da attuarsi, ad esempio, tramite la redazione di rapporti periodici che diano conto delle attività svolte e dei risultati raggiunti).

La circolare 28/E fornisce indicazioni che vanno nella stessa direzione. Precisa infatti che gli incentivi fiscali (ma tale ragionamento si può applicare anche a quelli contributivi di recente introduzione) perseguono la finalità di promuovere degli schemi organizzativi della produzione e del lavoro orientati ad accrescere la motivazione del personale e a coinvolgerlo in modo attivo nei processi di innovazione, realizzando in questo modo incrementi di efficienza, produttività̀e di miglioramento della qualità̀ della vita e del lavoro.

Per tale motivo, non costituiscono strumenti e modalità̀ utili ai fini del coinvolgimento paritetico dei lavoratori i gruppi di lavoro e i comitati di semplice consultazione, addestramento o formazione.

Per beneficiare dell’incremento dell’importo su cui applicare l’imposta sostitutiva è quindi necessario che i lavoratori intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano considerate di pari livello, importanza e dignità̀rispetto a quelle espresse dai responsabili aziendali che vi partecipano.

Infine, va ricordato che la redazione dei piani di coinvolgimento dei lavoratori non può essere frutto di una scelta unilaterale del datore di lavoro.

Queste forme di partecipazione, infatti, devono essere costituite sulla base di accordi collettivi stipulati, a livello territoriale o aziendale, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e depositati nei successivi 30 giorni presso il competente ispettorato territoriale del lavoro.

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