Agevolazioni

L'opzione per il regime agevolativo dei lavoratori rimpatriati entro il 2 maggio 2017

di Cristian Valsiglio

L'art. 16 del d.lgs. 147/2015 prevede una particolare agevolazione a fronte di un lavoratore che rientra in Italia spostando la residenza nel nostro Paese.

Il beneficio consiste nella concorrenza alla formazione del reddito complessivo del 50% del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2 del T.u.i.r. (la misura agevolativa per l'anno 2016 è pari al 30%, rendendo tassato solo il 70% del reddito).

L'agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2 del T.u.i.r. e per i quattro periodi successivi.

Il comma 4 dell'art. 16 del d.lgs. 147/2015 prevede che “I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per il regime agevolativo di cui al presente articolo”.

Tale opzione potrà essere esercitata entro il 30 aprile 2017 (termine festivo prorogato di diritto al 2 maggio 2017) ai sensi del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 marzo 2017, n. Prot. n. 2017/64188.

A tal fine il lavoratore dovrà sottoscrivere una richiesta di opzione contenente:
a.le generalità (nome, cognome e data di nascita);
b.il codice fiscale;
c.l'indicazione della attuale residenza in Italia risultante dal certificato di residenza;
d.l'impegno a comunicare tempestivamente l'avvenuta iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, nonché ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio, rilevante per l'applicazione del beneficio medesimo da parte del datore di lavoro;
e.I lavoratori dipendenti che non hanno ancora richiesto l'applicazione dei benefici di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238 o l'hanno richiesta a un diverso datore di lavoro dovranno dichiarare di possedere i requisiti per accedere ai medesimi benefici e devono comunicare la data della prima assunzione in Italia dal rientro, nonché di aver trasferito in Italia la residenza o il domicilio entro tre mesi dalla prima assunzione.

A fronte di tale opzione il sostituto d'imposta:
1) opera le ritenute sul 50% delle somme e valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta;
2) a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, effettuerà il conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti, ridotto alla percentuale del 50% a partire dalle somme corrisposte dal 1 gennaio 2017.

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