Agevolazioni

Bonus Sud, «gestione» a ostacoli

di Barbara Massara

Il bonus Sud genera dubbi per le aziende che intendono fruirne e anomalie da parte delle procedure Inps in sede di verifica della spettanza dell’agevolazione.

Le principali perplessità che i datori di lavoro e i consulenti stanno riscontrano riguardano l’ipotesi della trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, espressamente prevista come ipotesi agevolativa dall’articolo 4, comma 5, del decreto direttoriale 367/2016 (ipotesi assente, invece, nel gemello esonero contributivo per le assunzioni 2017 dei giovani).

La medesima norma, modificata dal decreto direttoriale 18719/2016, precisa però che in tale fattispecie non trova applicazione il requisito della disoccupazione previsto per i destinatari del beneficio dell’articolo 2, comma 2, del decreto 367/2016.

È proprio questo generico riferimento all’assenza del requisito della disoccupazione in base all’articolo 19 del Dlgs 150/2015 a generare dubbi interpretativi e operativi. Ci si chiede, cioè, se il riferimento alla non applicazione dell’articolo 2, comma 2, escluda solo il requisito dello stato di disoccupazione o anche quello dell’impiego regolarmente retribuito nei sei mesi precedenti che il decreto direttoriale prevede per i soli lavoratori che hanno compiuto 25 anni. Su questo aspetto né la norma, né la circolare Inps 41/2015 intervengono in maniera puntuale.

La definizione

Il lavoratore privo di un impiego regolamento retribuito è stato definitivamente identificato con il decreto del ministero del Lavoro del 20 marzo 2013, come colui che nei 6 mesi precedenti:

ha svolto un'attività riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi;

oppure

ha svolto una attività riconducibile a un rapporto di lavoro autonomo (professionale o occasionale) o parasubordinato (per esempio co.co.co) da cui è derivato un reddito inferiore all’importo minimo annuo escluso da Irpef (cioè 4.800 euro per lavoro autonomo professionale/occasionale o 8mila euro per il reddito dei co.co.co).

Applicare questo requisito di fatto vuol dire limitare le trasformazione agevolate ai soli contratti a termine che alla data della trasformazione esistevano da meno di 6 mesi, limitazione che in modo esplicito la norma non prevede.

Così come vuol dire inibire l’agevolazione qualora il lavoratore a termine da trasformare nei 6 mesi precedenti avesse avuto un rapporto a tempo indeterminato o a termine di durata almeno pari a 6 mesi con altro datore di lavoro.

Ricordiamo, infine, che lo stesso Inps, nella circolare 41/2017, ha precisato che la ratio di questa disposizione è «consentire la massima espansione delle stabilizzazioni dei rapporti».

Le possibili conseguenze

Questi elementi farebbero logicamente propendere verso la non applicazione del requisito della mancanza dell’impiego regolarmente retribuito, ma posto che quest’ultimo ha una struttura e una disciplina diversa da quello della disoccupazione, è indispensabile un intervento chiarificatore da parte dell’istituto di previdenza per poter incentivare le aziende a una tempestiva trasformazione del rapporto, prima che l’agevolazione temporanea spiri.

D’altronde è stato lo stesso Inps che il 7 aprile scorso, nel proprio sito e specificatamente nella sezione della comunicazioni di servizio, ha informato gli utenti che molte delle istanze del bonus Sud rigettate (esito ko) saranno presto oggetto di riesame da parte dell’Istituto e dell’Anpal e che presto verranno fornite indicazioni aggiuntive.

La risoluzione di queste anomalie potrebbe costituire anche l’occasione per chiarire l’applicazione o meno del requisito della mancanza di un impiego regolarmente retribuito nelle ipotesi di trasformazione dei rapporti.

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