Agevolazioni

Somministrati a termine con doppia decadenza

di Giuseppe Bulgarini d’Elci

Il doppio termine di decadenza previsto dall’articolo 32, comma 4, della legge 183/2010 (60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e ulteriori 180 giorni per il ricorso al giudice) e il regime transitorio indicato al comma 1 bis del medesimo articolo, che aveva differito al 31 dicembre 2011 l’efficacia della nuova disciplina, si applicano ai contratti di somministrazione a termine cessati prima della data di entrata in vigore delle relative disposizioni (24 novembre 2010).

La Corte di cassazione ha affermato questo principio con sentenza 8133/2017, nella quale ha dichiarato di allinearsi a un orientamento della giurisprudenza di legittimità (sentenza 2420/2016) e di discostarsi, invece, da un indirizzo di segno contrario espresso in altre decisioni della Corte di legittimità (ordinanze 21916/2015 e 2462/2016).

Il tema oggetto delle contrapposte interpretazioni è relativo all’estensione ai contratti di somministrazione di lavoro a termine del più rigoroso regime decadenziale previsto per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati e già conclusi allorquando è entrata in vigore la disciplina sul doppio termine di decadenza introdotta con l’articolo 32, comma 4, della legge 183/2010. Quest’ultima disposizione, modificando l’articolo 6, comma 1, delle legge 604/1966, aveva previsto un termine stragiudiziale di 60 giorni per l’impugnazione del licenziamento (esteso a 120 giorni per l’opposizione relativa alla nullità del termine apposto al contratto) e un successivo termine di 180 giorni per il deposito giudiziale.

L’articolo 32, comma 4, aveva previsto, tra le altre ipotesi a cui si applica il doppio termine decadenziale, quella dei contratti di lavoro a termine già conclusi alla data di entrata in vigore della disciplina. A sua volta, il comma 1 bis del medesimo articolo 32 (introdotto dall’articolo 2, comma 54, del Dl 225/2010) aveva previsto che, in sede di prima applicazione, i termini decadenziali acquistassero efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011.

La Corte di cassazione ritiene oggi che, in questo specifico contesto normativo, lo jus superveniens debba applicarsi rispetto a fattispecie negoziali, quali il contratto di somministrazione a termine, che si sono già esaurite prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.

Tra i motivi che la Cassazione pone a fondamento del proprio convincimento milita la ratio che aveva indotto il legislatore a introdurre il doppio regime di decadenza per l’impugnazione dei licenziamenti e un’ulteriore ampia rosa di ipotesi: la necessità di evitare il decorso di un termine eccessivamente ampio tra l’impugnazione stragiudiziale e il successivo avvio dell’azione giudiziale, che in passato aveva prodotto indennizzi risarcitori “monstre”, tenuto conto del tempo trascorso tra il provvedimento datoriale impugnato e la sentenza che ne dichiarava l’illegittimità.

La previsione del comma 1 bis dell’articolo 32 era stata introdotta, in questo contesto, allo scopo di bilanciare l’applicazione del più severo regime decadenziale attraverso il differimento (al 31 dicembre 2011) dell’efficacia delle nuove disposizioni.

Questa soluzione, ad avviso della Cassazione, si applica anche ai contratti di somministrazione a termine conclusi prima dell’entrata in vigore dell’articolo 32 della legge 183/2010, perché anche in questo caso intervengono quei medesimi principi di equo bilanciamento dell’esigenza di difesa del lavoratore e di certezza delle situazioni giuridiche su cui deve poter fare affidamento l’impresa.

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