Agevolazioni

Aiuti ad hoc per i lavoratori delle zone terremotate

di Silvano Imbriaci

Con la circolare 8 del 27 marzo 2017, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali completa il quadro degli atti normativi e di dettaglio riferiti agli aiuti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del centro Italia del 24 agosto 2016 (previste dal Dl 189/2016) sotto il profilo degli aiuti alle imprese in deroga agli ordinari strumenti di integrazione salariale o di sostegno (articolo 45 del decreto).

Sul contenuto del decreto, dopo la conversione, è intervenuta la circolare Inps 235/2016 del 30 dicembre che ha fornito ulteriori indicazioni in margine ai rapporti di questi aiuti con gli strumenti ordinari di integrazione salariale, e successivamente la convenzione del 23 gennaio 2017 tra ministero del Lavoro, ministero dell'Economia e presidenti delle Regioni interessate (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), poi recepita, oltre che dalle stesse Regioni, dal ministero del Lavoro con la circolare 8.

L'articolo 45 del Dl 189/2016 stabilisce una serie di aiuti estemporanei e a risorse predeterminate così articolati: una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con relativa contribuzione figurativa, non oltre il 31 dicembre 2016, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito degli eventi sismici (I comma);
in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi (compresi titolari di attività di impresa e professionisti), che siano iscritti ad una forma obbligatoria qualsiasi di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici e che operino esclusivamente in uno dei comuni terremotati, è prevista una indennità una tantum pari a 5.000 euro (IV comma).

La successiva Convenzione del gennaio 2017, i cui effetti sono prorogati anche per il 2017 (in base all’articolo 12 del Dl 8/2017) fino all'esaurimento delle risorse disponibili, ripete sostanzialmente il contenuto del decreto.

La circolare del ministero detta le istruzioni applicative della convenzione, precisando che l'indennità di cui al comma 1 riguarda solo quei lavoratori per i quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (in particolare gli istituti previsti dal Dlgs 148/2015, quali Cigo, Cigs e fondi di solidarietà). Quando, in altre parole, non siano integrati gli estremi e i requisiti per la tutela prevista in via ordinaria, subentra la tutela residuale prevista dall'articolo 45.

Alcune rilevanti indicazioni riguardano l'ambito soggettivo di applicazione. Per i lavoratori del settore privato, l'indennità di cui al comma 1 spetta in proporzione alla percentuale di riduzione dell'attività lavorativa; con riferimento, invece, ai lavoratori autonomi e titolari di impresa, i criteri dell'esclusività e della prevalenza (per il caso quest'ultimo degli agenti), è soddisfatto anche quando è dato dalla somma delle attività svolte in più Comuni, sempre che siano ricompresi negli elenchi del Comuni coinvolti dal sisma.

Altro chiarimento importante riguarda l'ipotesi in cui il destinatario della tutela sia titolare di più imprese o attività commerciali. In tal caso l'indennità è prevista a prescindere dal numero di imprese di cui il lavoratore autonomo sia titolare, in quanto si tratta di una misura di sostegno una tantum a favore dell'imprenditore che abbia dovuto sospendere l'attività a causa dell'evento sismico. Allo stesso modo anche per i professionisti che svolgano altre attività o funzioni, l'indennità spetta in misura unitaria.

Per quanto riguarda le società, l'indennità in questione può essere corrisposta anche ai singoli soci di società di persone, purché risultino iscritti alla gestione obbligatoria Inps dei lavoratori autonomi (commercianti o artigiani). Sono esclusi solo i soci delle società di capitali, in quanto il titolare dell'impresa in questo caso è la società.

Con riferimento ai soci di Srl l'indennità potrà essere concessa solo a coloro che risultino iscritti alla gestione speciale dei commercianti (svolgimento di attività commerciale in modo abituale e prevalente ex articolo 1, comma 203 della legge 662/1996) o alla gestione separata Inps. Quanto agli altri lavoratori autonomi, i professionisti avranno diritto all'indennità anche se strutturati all'interno di studi associati, mentre i collaboratori familiari dell'impresa familiare ne avranno diritto in tutti i casi in cui sia ravvisabile un rapporto di collaborazione che si concreti in una prestazione coordinata e continuativa e sia possibile dimostrare l'avvenuto versamento di contribuzione obbligatoria all'Inps.

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