Agevolazioni

Credito d’imposta ricerca e sviluppo, l’Agenzia vara la compliance per il cumulo con altre agevolazioni

di Matteo Ferraris

L'Agenzia conferma la cumulabilità del bonus “ricerca e sviluppo” con altre agevolazioni entro i limiti del costo. La risoluzione n. 12/E/2017 chiarisce nel dettaglio i criteri per la verifica del cumulo del bonus ricerca e sviluppo con un contributo comunitario. La verifica deve seguire regole di compliance formale con l'evidenza analitica dei gruppi di costo (“costi diretti” e “costi indiretti”) e la selezione nell'ambito di tali categorie, i costi rilevanti e quelli irrilevanti ai fini del credito del credito di imposta, nonché l'importo dei contributi comunitari agli stessi rispettivamente riferibili.

La risoluzione muove da un quesito con cui un'impresa che, beneficiando dei contributi comunitari del “Settimo programma quadro” e di “Horizon 2020”, intendeva verificare la metodologia di calcolo del cumulo di tali contributi con il bonus ricerca. La società ha evidenziato che «il contributo U.E. è determinato in una percentuale di costi direttamente afferente i progetti (spese per il personale dipendente, subcontratti, materiali, attrezzature, ecc.) e in una percentuale dei costi indiretti». Nell'interpretazione della società si ipotizza di «considerare soltanto i contributi diretti ricevuti in relazione al costo del personale impegnato nell'attività di ricerca e non anche quelli indiretti», posto che la disciplina agevolativa nazionale «non considera eleggibili i costi indiretti» e, pertanto, «anche i contributi ricevuti dalla U.E. in relazione a quest'ultima categoria non dovrebbero essere considerati».

Il bonus “ricerca e sviluppo”
L'articolo 3 del dl n. 145/2013 riconosce un credito fiscale a tutte le imprese che effettuano, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, investimenti in attività di ricerca e sviluppo, rappresentati dai costi per l'assunzione di personale altamente qualificato impiegato nell'attività di ricerca, dalle quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, dalle spese relative a contratti di ricerca extra-muros e dalle spese per l'acquisizione di competenze tecniche e privative industriali

Con la circolare n. 5/E/2016 è stato chiarito che nell'ipotesi in cui, in relazione agli investimenti ammissibili, siano concessi anche contributi pubblici o agevolazioni, la normativa relativa al “credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo” dispone che lo stesso è fruibile anche in presenza di altri incentivi, salvo che le norme relative alle altre misure non dispongano diversamente.

Con la risoluzione n. 66/E/2016 è stato chiarito che, dopo aver determinato il “beneficio teorico spettante”, si deve verificare che la somma del credito di imposta e dei contributi ricevuti in relazione ai costi eleggibili presi a base del calcolo del beneficio non risulti superiore ai medesimi costi ammissibili sostenuti nel periodo di imposta per il quale si intende accedere all'agevolazione.

I programmi comunitari
L'Agenzia analizza i programmi comunitari rilevando che essi ammettono al finanziamento i «costi direttamente attribuibili all'azione» (costi relativi al personale, costi da subappalto e «per la fornitura del sostegno finanziario a terzi», i costi per l'acquisto di attrezzature durevoli e materiali di consumo, le spese di viaggio e le relative indennità di soggiorno) ed alcuni “costi indiretti” (non attribuibili direttamente all'azione ma sostenuti in relazione diretta con i costi diretti: costi di struttura e di supporto di natura amministrativa tecnica e logistica che investono in modo trasversale l'operatività e le attività del beneficiario e che, quindi, non possono essere direttamente attribuite al progetto quali canoni di locazione, acqua, elettricità, gas, spese postali e telefoniche, costi di manutenzione e di assicurazione, costi di comunicazione e di connessione, servizi di tipo amministrativo, legale).
L'esame dell'Agenzia conferma la conclusione a cui è pervenuta l'impresa: non rilevano i contributi comunitari ricevuti per i “costi indiretti” che, in linea di massima, sovvenzionano costi non ammissibili al credito di imposta.
La risoluzione n. 12/E/2017 declina in modo puntuale le regole da seguire in occasione della verifica, adempimento già sancito con la risoluzione n. 66/E/2016; il contribuente deve predisporre un documento che dettagli i costi riferibili alle categorie di investimenti ammissibili,
- distinguendo i costi rilevanti ai fini del calcolo del “credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo”,
- assumendo l'importo complessivo dei costi ammissibili al lordo dei contributi agli stessi correlati
- determinando il credito di imposta, teoricamente spettante, e
- sommando tale importo teorico all'importo dei contributi comunitari correlati ai costi ammissibili.

Il risultato della somma non deve superare l'ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale si intende beneficiare del credito di imposta.

Per meglio comprendere il procedimento, l'Agenzia ha sviluppato un articolato esempio che riduciamo all'essenziale per comprendere la traccia da seguire in fase di compliance:
1) importo dei contributi comunitari ricevuti euro 1.000.000
a.”costi diretti”: euro 800.000
b.”costi indiretti”: euro 200.000 (voci totalmente irrilevanti ai fini del credito di imposta)

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