Agevolazioni

Partecipazione dei lavoratori alle imprese, domande entro il 10 marzo per avere il contributo

di Gianluigi Baroni, Antonella Iacobellis, Alessia Sveva Spadoni

L’8 novembre, in ottemperanza al disposto dell'articolo 4 del decreto ministeriale del 20 giugno 2016, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato un avviso pubblico relativo ai termini e alle modalità di accesso al Fondo volto a incentivare le iniziative di partecipazione dei lavoratori alle imprese.

Le domande di accesso al Fondo devono essere inoltrate con modalità telematica al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non oltre la data del 10 marzo 2017.
E' altresì specificato che ciascuna impresa non potrà presentare più di una domanda, indicando l'eventuale appartenenza ad un gruppo societario.

Il Fondo è stato istituito presso il ministero delle Politiche Sociali dall'articolo 1, comma 180 della legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014), con la finalità di incentivare iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e, in via generale, per promuovere la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti.

In buona sostanza il Fondo sostiene le iniziative avviate dalle imprese che, nel rispetto delle disposizioni del codice civile, assegnano ai propri dipendenti azioni a titolo gratuito, ovvero le offrono in sottoscrizione a condizioni vantaggiose rispetto alla quotazione di mercato.

Le modalità e i criteri di utilizzo del Fondo sono stati determinati con il decreto del ministero del 20 giugno 2016, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze. Si è stabilito che il beneficio in questione dia diritto al riconoscimento alle aziende ammesse a fruirne di una somma pari al 3% del valore di ciascuna azione assegnata a titolo gratuito, ovvero, nel caso di assegnazione a titolo oneroso, di una somma pari al 30% della differenza tra il valore dell'azione e l'importo di sottoscrizione offerto al lavoratore (ai fini della determinazione del valore dell'azione si fa riferimento al valore nominale dell'azione ovvero, in caso di Spa quotate in mercati regolamentati italiani o comunitari, al prezzo medio ponderato dell'ultimo semestre di quotazione).

L'importo riconosciuto non può in ogni caso essere superiore a 10,00 euro per ciascuna azione. Il beneficio riconosciuto a ciascuna impresa non potrà, poi, comunque eccedere il 10% dell'ammontare complessivo del Fondo. In caso di gruppi di imprese, il beneficio riconosciuto non potrà invece eccedere complessivamente il 20% dell'ammontare del Fondo. Il beneficio si applica alle azioni collocate dal ° gennaio 2014 al 28 febbraio 2017 ai lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, assunti a tempo indeterminato.

Il Dm prevede che possono accedere al beneficio le società per azioni italiane o di altri Paesi dell'Unione europea, con una o più sedi secondarie nel territorio dello Stato italiano, ai sensi dell'articolo 2508 del codice civile.

Per poter accedere al Fondo, le imprese che ne facciano richiesta devono possedere un Durc in regola al momento dell'erogazione del finanziamento. Inoltre, sempre il Dm richiede che le imprese interessate prevedano una diversificazione nella tipologia dell'investimento proposto ai lavoratori e che ai lavoratori che intendano aderire sia fornita ampia e completa informativa circa le caratteristiche dell'operazione e su eventuali esenzioni o agevolazioni fiscali connesse.

L'adesione del lavoratore alle iniziative volte a favorire la partecipazione agli utili e ai capitali societari deve essere volontaria. In ogni caso le sottoscrizioni a titolo oneroso non possono eccedere il 20% della retribuzione netta annua del lavoratore comprensiva delle maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva.

Ad oggi risultano escluse dal beneficio le iniziative di acquisto di azioni o partecipazioni mediante quote del Tfr.

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