Agevolazioni

Illegittima l’esclusione dei professionisti dall’accesso ai Fondi strutturali

di Domenico Repetto

L'Agenzia per la coesione territoriale, con nota del 10 ottobre 2016, ha fornito una serie di chiarimenti in ordine all'accesso dei liberi professionisti ai bandi e agli avvisi che disciplinano l'erogazione dei Fondi strutturali.

La questione è sorta in seguito all'apertura anche a questa ampia categoria di soggetti, operata dalla legge di Stabilità dello scorso anno (legge 208/2015), che li ha equiparati alle piccole e medie imprese come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e Regioni.

I liberi professionisti sono stati equiparati e qualificati come Pmi ai sensi della raccomandazione 2003/361/Ce del 6 maggio 2003, che considera impresa qualsiasi entità a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività economica, incluse le entità che svolgono attività a titolo individuale.

Questa sia pur chiara e ineludibile disciplina è stata, tuttavia, oggetto di interpretazioni restrittive, sfociate nella pubblicazioni di bandi e avvisi che hanno limitato la partecipazione dei liberi professionisti.

L'Agenzia ha chiarito che deve «ritenersi illegittima l'esclusione, comunque perseguita, dei liberi professionisti dalle misure di accesso ai Fondi strutturali così come qualsiasi vincolo e/o condizione che abbia l'effetto di limitare, inibire, ostacolare la libera partecipazione ai relativi bandi/procedure di selezione».

Tale precisa indicazione è, peraltro, utile anche a sgombrare il campo da ulteriori incertezze interpretative sorte in seguito alla pubblicazione di bandi che sia pur formalmente aperti ai liberi professionisti, ne subordinano la partecipazione al possesso di requisiti soggettivi specifici, quali l'iscrizione in appositi albi o ordini professionali.

Condizionare l'ammissibilità al possesso di tali requisiti non corrisponde, infatti, ai principi generali espressi dalla normativa comunitaria (regolamento Ue 1303/20139 e nazionale (legge 208/2015 e legge 4/2013) in base ai quali le professioni non organizzate in ordini o collegi possono essere esercitate in forma individuale, associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente e i soggetti che svolgono queste professioni hanno la facoltà di costituire associazioni professionali di natura privatistica senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva.

L'Agenzia ha quindi invitato le amministrazioni interessate a tenere in debito conto quanto stabilito dalle norme interne e comunitarie, anche con riferimento alla pubblicazione di appalti di lavori, servizi o forniture, i cui bandi di gara dovranno essere aperti alla partecipazione dei liberi professionisti. Ciò anche alla luce delle novità introdotte dalla normativa in materia di appalti pubblici, che permette la suddivisione degli appalti in lotti proprio allo scopo di favorire l'apertura alla concorrenza.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©