L'esperto rispondeAgevolazioni

Sgravio contributivo biennale riassunzione

di Cristian Valsiglio

La domanda

Un dipendente assunto a tempo determinato a luglio 2015 presso l'azienda "A", viene trasformato a tempo indeterminato a gennaio 2016 con utilizzo degli sgravi contributivi biennali. A maggio 2016 il suddetto dipendente si dimette e viene assunto a tempo indeterminato presso un'altra azienda "B". Oggi, lo stesso, chiede di essere riassunto presso l'azienda "A". Se si procede con una assunzione a tempo determinato per sei mesi per poi trasformarlo a tempo indeterminato entro la fine dell'anno, si ha diritto nuovamente allo sgravio biennale? in questo caso, è necessario decurtare i periodi già fruiti da gennaio a maggio 2016?

La legge 208/2015 ha stabilito, come condizione alla fruizione del benefico, che l’esonero biennale non spetti riguardo a quei lavoratori per i quali il beneficio introdotto dal comma 118 dell’art. 1 sia stato già usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. Sul tale ultima esclusione, l’INPS si è espressa con circolare n. 178/2015 (seppur relativamente allo sgravio ex L. 190/2014), specificando che la "precedente assunzione a tempo indeterminato" va riferita ad "un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato agevolato con lo stesso datore di lavoro che intende assumere". Sul punto si evidenzia che la locuzione espressa dalla L. 190/2014 è analoga a quella prevista dalla L. 208/2015. In risposta a specifico quesito il Ministero del Lavoro (nota 20.5.2016, n. 17) ha precisato che appare possibile fruire del beneficio di cui all’art. 1 comma 178, L. n. 208/2015 entro il limite previsto di 24 mesi, nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale l’esonero contributivo sia stato già usufruito da parte di un diverso datore di lavoro in ragione di un precedente contratto a tempo indeterminato successivamente risolto, a condizione che il datore di lavoro che assume non sia una società controllata dal precedente datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e ferme restando le ulteriori condizioni previste dalla norma. Di converso se l’agevolazione è già stata fruita (anche se non totalmente) dal medesimo datore di lavoro la stessa non potrà essere più fruita a fronte di una nuova assunzione del medesimo lavoratore

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