Agevolazioni

Opportunità di lavoro e di crescita professionale nelle imprese sociali in base alla legge sul Terzo settore

di Antonio Carlo Scacco


Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 141 del 18 giugno, la legge 106/2016 reca delega al governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e della disciplina del servizio civile universale.

Il Terzo settore si è confermato, nel decennio 2001-2011, tra i più dinamici del sistema economico italiano registrando, secondo i dati diffusi dal 9° censimento Istat, un incremento di ben il 39,4% degli addetti (vi sono attualmente impiegati circa 4,8 milioni di volontari e 680mila dipendenti). Nonostante l'importanza economica e il rilievo attribuitogli dalla Costituzione (si pensi all'articolo 2 che tutela le formazioni sociali per l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale o all'articolo 41, che finalizza la libertà di iniziativa economica alla utilità sociale), il Terzo settore sconta tuttora le inefficienze di una disciplina normativa stratificatasi nel tempo al di fuori di un disegno organico, in quanto tale frammentata e, talvolta, incoerente (manca per esempio una definizione normativa del Terzo settore). Di qui l'esigenza, perseguita dalla legge appena varata, di procedere a un riordino generalizzato della materia e di tutti gli aspetti connessi.

Sotto il profilo lavoristico assume particolare interesse l'articolo 6 che affida al governo il compito di riordinare, mediante l'adozione di più decreti legislativi, l’intera disciplina dell'impresa sociale (già un decennio orsono oggetto di intervento con il Dlgs 155/2006, emanato in attuazione della legge delega 118/2005), ritenuto obiettivo primario per generare, come si legge nell’analisi d'impatto della regolamentazione allegata alla originaria proposta di legge, «nuove opportunità di lavoro e di crescita professionale» nonché «recuperare livelli di competitività contribuendo in modo sostanziale alla ripresa economica».

L'impresa sociale dovrà diventare una impresa privata con finalità d'interesse generale, orientata alla realizzazione di impatti sociali positivi, basata su modelli di gestione responsabili, trasparenti e che favoriscano il più ampio coinvolgimento dei dipendenti. Saranno previste forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale, sempre nei limiti e alle condizioni già previste per le cooperative a mutualità prevalente (viene quindi meno il divieto di distribuzione degli utili), nonché specifici obblighi di trasparenza e di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti.

Una apposita norma delega il governo a ridefinire le categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove «forme di esclusione sociale», anche con riferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione contenuti nella legislazione nazionale ed europea (il Regolamento Ue 651/2014 ad esempio già contiene specifiche definizioni di lavoratori svantaggiati e lavoratori molto svantaggiati ai fini dell'applicazione della normativa in materia di aiuti alle imprese). Prevista altresì una modulazione dei benefici allo scopo di favorire le categorie maggiormente svantaggiate.

I decreti legislativi attuativi dovranno essere adottati entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge, che avverrà il 3 luglio 2016, previo parere delle commissioni parlamentari competenti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©