Agevolazioni

Agevolazioni agli impatriati, individuate le categorie dei soggetti beneficiari

di Andrea Costa

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 maggio 2016 sono state definite le attese disposizioni di attuazione del regime fiscale speciale previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 147/2015, il c.d. "decreto internazionalizzazione". Previsto entro il 5 gennaio 2016, il decreto è stato emanato con considerevole ritardo, causando notevoli problemi operativi tanto alle aziende, che devono pianificare la mobilità transnazionale dei propri lavoratori, quanto ai lavoratori stessi, il cui trasferimento richiede un'attenta organizzazione che coinvolge numerosi aspetti, anche familiari.

Si ricorda che la disposizione è stata introdotta per favorire i processi di internazionalizzazione delle imprese che operano in Italia, riconoscendo a coloro che abbiano maturato esperienze significative all'estero una riduzione del reddito imponibile del 30%.

Più nel dettaglio, l'agevolazione fiscale viene accordata, a decorrere dal 2016, per il periodo d'imposta di trasferimento della residenza fiscale e per i 4 anni successivi, a lavoratori stranieri, cittadini UE o extra UE, a condizione che trasferiscano in Italia la residenza fiscale (ex art. 2 del TUIR) e rispettino le seguenti condizioni:

a) non siano stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti il trasferimento e si impegnino a permanere in Italia per almeno 2 anni;
b) l'attività lavorativa venga svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Non è necessario che venga instaurato un rapporto lavorativo diretto con un'entità italiana, potendosi applicare l'agevolazione anche nei casi di distacco;
c) l'attività lavorativa venga prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Dal momento che l'obiettivo del legislatore è quello di attrarre quei talenti che abbiano sviluppato all'estero know-how trasferibile alle nostre realtà produttive, l'aspetto più rilevante riguarda le qualifiche che tali lavoratori devono possedere, definite proprio dal decreto in commento. Possono dunque beneficiarne i lavoratori che rivestano ruoli direttivi, ovvero coloro che possiedano i requisiti di elevata qualificazione e specializzazione definiti dal d.lgs. 28 giugno 2012, n. 108 (Carta blu UE) e dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Della medesima agevolazione sono destinatari anche coloro che "rientrano" nel nostro Paese ovvero i cittadini UE:

- in possesso di un titolo di laurea che abbiano svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più;

-che abbiano svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Il decreto in commento ha infine ribadito il divieto di cumulo dell'agevolazione con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti per i ricercatori dall'art. 44 del D.L. n. 78/2010 e la decadenza dell'incentivo - con il conseguente recupero dei benefici già fruiti e l'applicazione di sanzioni e interessi - laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno 2 anni.

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