Agevolazioni

L’innovazione della start-up deve essere ad alto valore tecnologico

di Domenico Repetto

Il ministero dello Sviluppo economico ha fornito chiarimenti in ordine ai requisiti oggettivi che devono sussistere in capo ad una società per qualificarla come start-up innovativa e consentirne l'iscrizione nell'apposita sezione speciale.

In particolare, la questione posta riguarda se la sussistenza dei requisiti oggettivi della innovazione e dell'alto valore tecnologico sia da intendersi in senso cumulativo, oppure se il requisito oggettivo sia comunque soddisfatto se i prodotti o servizi commercializzati contengono alternativamente il requisito della novità o quello dell'alto valore tecnologico.

Il parere del ministero del 20 maggio 2016 evidenzia che, nella descrizione dei requisiti oggettivi che devono essere in capo alla società per qualificarla come start-up innovativa (articolo 25 comma 2, lettera f del decreto-legge n. 179/2012), il legislatore ha omesso ogni tipo di congiunzione tra i concetti "innovazione" e "alto valore tecnologico", indicando quindi un binomio indissolubile, condicio sine qua non (nella sua integrità e inalterabilità) per la definizione della fattispecie e quindi l'iscrizione nella sezione speciale.

Sempre in tema di start –up innovative, l'agenzia delle Entrate, con risoluzione n.44/E del 30 maggio 2016, ha istituito i codici tributo per la restituzione degli importi fruiti in caso di decadenza dalle agevolazioni fiscali:

•"2016" denominato "Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in Start up innovative - Soggetto consolidato o trasparente - art 29 del decreto legge n. 179/2012;

•"2017" denominato "Recupero Addizionale IRES settore petrolifero e gas per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in Start up innovative - Soggetto consolidato o trasparente - art 29 del decreto legge n. 179/2012.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nel campo "anno di riferimento" dell'anno d'imposta in cui si è verificata la decadenza dall'agevolazione.

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