Agevolazioni

Sostegno all’autoimprenditorialità in agricoltura

di Josef Tschöll

Con l'art. 45, comma 1, della legge n. 144/1999 è stata conferita delega al Governo per realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori. E' stata prevista l'emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal D.Lgs. n. 469/1997, il sistema degli incentivi all'occupazione ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego.

In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. n. 185/2000 che contiene misure dirette a sostenere su tutto il territorio nazionale, la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito. Tale norma è stata poi modificata dall'art. 7-bis, D.L. n. 91/2014. Dopo le modifiche apportate, l‘art. 10, D.Lgs. n. 185/2000 prevede la possibilità di concedere mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni. Gli artt. 10-ter e 10-quater, D.Lgs. n. 185/2000 legano però i criteri e le modalità per la concessione dei benefici a quanto stabilito con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole.

I progetti e le condizioni. È stato così pubblicato sulla G.U. n. 39 del 17 febbraio 2016 il D.M. 18 gennaio 2016 contenente misure in favore dell'autoimprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale. Il decreto dispone che le agevolazioni si applicano alle:

- microimprese e piccole e medie imprese in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

- microimprese e piccole e medie imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
Il decreto fissa anche una serie di requisiti (durata costituzione, attività esercitate, età dei titolari o amministratori, vincoli negli statuti delle società etc.) per poter fruire delle agevolazioni.

L'agevolazione. Per la realizzazione dei progetti sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata minima di cinque anni e massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento delle spese ammissibili. Per le iniziative nel settore della produzione agricola primaria il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.
I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, IVA esclusa e devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi per migliorare:
- il rendimento e la sostenibilità globale dell'azienda agricola (riduzione dei costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione);
- l'ambiente naturale, le condizioni di igiene o del benessere degli animali (non deve trattarsi di investimento realizzato per conformarsi alle norme dell'Unione Europea);
- le infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura.
I progetti non possono comunque essere avviati prima della data di ammissione alle agevolazioni. L'agevolazione è poi soggetta a massimali di intervento differenti per zone.
Spese ammissibili. Tra queste e nei limiti stabiliti rientrano: studi di fattibilità (comprensive dell'analisi di mercato), opere agronomiche e di miglioramento fondiario, opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili, oneri per il rilascio della concessione edilizia, allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature, servizi di progettazione e beni pluriennali.

Le domande. Devono essere presentate a ISMEA e indicare il nome e le dimensioni dell'impresa, la descrizione e l'ubicazione del progetto, l'elenco delle spese ammissibili e l'importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto. Il procedimento istruttorio deve essere concluso entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda ovvero dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta.

Attuazione e garanzie. Entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di ammissione alle agevolazioni, i beneficiari sono tenuti a produrre a ISMEA la documentazione necessaria alla stipula del contratto di mutuo agevolato.

Il mutuo agevolato deve essere assistito da garanzie per l'intero importo concesso maggiorato del 20 per cento per accessori e per il rimborso delle spese, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. Le aziende beneficiarie devono obbligarsi a stipulare idonee polizze assicurative a favore di ISMEA sui beni oggetto di finanziamento, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel contratto di mutuo agevolato.

Dopo la stipula del contratto di mutuo agevolato, i beneficiari devono rendicontare le spese effettuate per SAL (stato avanzamento lavori) al fine di ottenere l'erogazione delle quote di mutuo agevolato corrispondenti. La realizzazione del progetto deve essere completata e rendicontata entro il termine previsto dal contratto di mutuo agevolato. I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attività finanziata per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data di inizio effettivo dell'attività d'impresa e comunque fino all'estinzione del mutuo agevolato. All'ISMEA sono affidati i controlli diretti ad accertare la permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.
Infine, il decreto contiene anche le modalità per la procedura di decadenza e la precisazione che le agevolazioni non sono soggette all'obbligo di notifica (in materia di aiuti) all'Unione Europea.

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