Agevolazioni

Verifica continua dell’incremento occupazionale per il bonus Garanzia giovani

di Antonio Carlo Scacco

La circolare 32, diffusa ieri dall'Inps, illustra le nuove modalità di fruizione del bonus occupazionale legato al programma Garanzia giovani a seguito delle modifiche introdotte dal decreto direttoriale del ministero del Lavoro 385/II/2015 del 24 novembre 2015, in vigore dal 15 gennaio scorso. Il provvedimento ministeriale, nell'abrogare il precedente decreto direttoriale 169/2015, ha inteso adeguare la disciplina del bonus alle regole previste dall'articolo 32 del Regolamento Ue 651/2014.

Gli incentivi della Garanzia giovani sono soggetti al regime de minimis previsto dal Regolamento Ue 1407/2013 a meno che l'assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto, come definito dall’articolo 32. Si definisce tale l'aumento del numero di dipendenti verificatosi presso l'unità lavorativa del datore interessato rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

Per il calcolo si fa riferimento alle unità di lavoro annuo (Ula). La rilevazione della forza lavoro si effettua mensilmente, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” , confrontando il numero di lavoratori dipendenti del mese di riferimento (full-time equivalenti) con quello medio dei dodici mesi precedenti.

Il bonus spetta anche se l'incremento occupazione netto non si verifica, nonostante l'assunzione del giovane, per riduzioni di personale intervenute nei dodici mesi precedenti a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro, licenziamento per giusta causa. Si escludono i licenziamenti per riduzioni del personale.

Già dopo il primo mese di richiesta del beneficio è necessario verificare il mantenimento dell'incremento occupazionale, ossia verificare se tra il primo e l'ultimo giorno del mese siano intervenute cessazioni anticipate non riconducibili a quelle sopra elencate. In caso affermativo è necessario procedere al ricalcolo del numero medio di Ula proiettato ai dodici mesi successivi l'assunzione, in modo da verificare se, malgrado tali cessazioni, la prevedibile forza lavoro continuerà a essere superiore a quella media dei dodici mesi precedenti l'assunzione medesima. All'esito positivo del ricalcolo, da ripetere per ciascun mese, è subordinato il riconoscimento dell'incentivo.

Bisogna tuttavia fare attenzione all'età del giovane che aderisce al programma. Se al momento della registrazione l'età è compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi spettano se l'assunzione comporta il solo incremento occupazionale netto. Se l'età è compresa tra i 25 e i 29 anni, oltre all'incremento occupazionale netto, si richiede in capo al giovane la verifica del possesso di almeno una delle condizioni che seguono:
a) non avere da almeno sei mesi un lavoro subordinato, ovvero una attività lavorativa autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
b) non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione/formazione professionale ovvero, alternativamente, avere completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ottenuto un lavoro regolare;
c) non essere occupato in professioni/settori il cui tasso di disparità uomo-donna supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna di tutti gli altri settori, ovvero essere occupato in settori in cui sia riscontrato il predetto differenziale nella misura di almeno il 25% (si fa riferimento alle rilevazioni Istat), ferma restando l'appartenenza del giovane al genere sotto-rappresentato.

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