Agevolazioni

Se il diritto di precedenza non viene esercitato si può assumere un altro lavoratore con l’esonero contributivo

di Cristian Valsiglio

Nei contratti a tempo determinato il diritto di precedenza, fermo restando la necessità di dare corretta informazione nell'atto scritto di apposizione del termine, deve essere richiesto espressamente per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge. Il chiarimento è indicato dal Ministero del lavoro con interpello 7/2016.

La questione sollevata da Confindustria è di cruciale importanza nella concessione dei beneficio contributivi a fronte di nuove assunzione in virtù di quanto stabilito dall'articolo 31 del Dlgs 150/2015 (in precedenza dall’articolo 4, comma 12 della legge 92/2012).

Secondo tali disposizioni, infatti, il beneficio contributivo a fronte di nuove assunzioni non spetta in caso di mancato rispetto del diritto di precedenza; sia quando ciò comporti l'assunzione del dipendente interessato dal diritto di precedenza (obbligo di legge) sia quando comporti l'assunzione di un altro lavoratore senza dare precedenza al lavoratore richiedente (non rispetto del diritto di precedenza).

Il tema si è fatto sempre più critico anche in virtù di interpretazioni dell'Inps molto ortodosse volte a negare le agevolazione anche solo a fronte di un diritto di precedenza potenziale. Il quesito portato all'attenzione del dicastero è il seguente: può il datore di lavoro fruire dell'esonero previsto dalla legge 190/2014 ai fini dell'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro nell'ipotesi in cui un altro lavoratore cessato da un contratto a termine o con contratto a termine ancora in corso non abbia esercitato il diritto di precedenza prima dell'assunzione stessa?

Sul punto il ministero in prima battuta precisa il contenuto della norma secondo la quale è ribadita da un lato la necessità che «il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19, comma 4» e dall'altra che il diritto di precedenza «può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3 (…)».

In virtù di tale formulazione pertanto è chiaro che l'esercizio del diritto di precedenza consegue alla volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge.
Pertanto, in considerazione del fatto che il diritto di precedenza viene esercitato previa manifestazione espressa per iscritto da parte del lavoratore, il ministero correttamente ritiene che, in mancanza o nelle more della stessa, il datore di lavoro possa legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere.

In conclusione per quanto sopra indicato l'interpello chiarisce che, con specifico riferimento al diritto di precedenza previsto in favore dei lavoratori a tempo determinato, la condizione di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del Dlgs 150/2015 trova applicazione solo qualora il lavoratore abbia manifestato per iscritto la volontà di avvalersi di tale diritto.

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