L'esperto rispondeAgevolazioni

Così l’esonero contributivo si «somma» con gli altri sconti

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

La circolare Inps n. 17 del 29 gennaio 2015 introduce la compatibilità dell’esonero contributivo di cui al co. 118 della legge 190/2014 (e quindi del nuovo esonero contributivo di cui al D.lgs. n. 280/2015 commi dal 178 a 181) con: a) il contributo Giovani genitori; b) con l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento Aspi (attualmente Naspi) di cui all’art. 2, co. 10-bis, della Legge n. 92/2012, ora pari al 20% dell’indennità; c) con l’incentivo di cui all’art. 8, co. 4, della legge n. 223/1991, pari al 50% dell’indennità mensile di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore. Si chiede se l’esonero contributivo sia compatibile cumulativamente nei tre casi, senza limitazioni.

La circolare Inps n. 17/2015 parla espressamente di “cumulabilità” dell’esonero previsto dal comma 118 della legge 190/2014 con le altre agevolazioni indicate nel quesito. Si dovrà in ogni caso tenere conto dei limiti specifici relativi a ciascuna tipologia di beneficio: ad esempio il contributo “giovani genitori” è cumulabile con altri incentivi previsti da norme vigenti (Circ. Inps 115/2011) nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti cd. “de minimis”. Si dovrà, inoltre, tenere conto dei requisiti richiesti dalle specifiche normative per la fruibilità dei singoli benefici nonché dei criteri generali da osservare al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi ex articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

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