Agevolazioni

Esonero contributivo 2015 anche per i pensionati assunti a tempo indeterminato

di Massimo Braghin

L' assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già percettori di trattamento pensionistico rientra nel campo di applicazione della disposizione prevista dall'articolo 1, comma 118, della legge 190/2014 e pertanto il datore di lavoro, se ne ricorrono i presupposti, può usufruire dell'esonero contributivo triennale.

E' quanto emerge dalla risposta contenuta nell'interpello 4/2016 data dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali su istanza avanzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, in merito all'esonero contributivo previsto in favore dei datori di lavoro che abbiano effettuato nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2015 di lavoratori percettori di trattamento pensionistico.

Il ministero, nel manifestare il proprio parere in merito, ha evidenziato preliminarmente come la legge di Stabilità 2015 190/2014 all’articolo 1, comma118 abbia introdotto l'esonero contributivo per un periodo massimo di trentasei mesi per tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2015 con lo scopo di incentivare una nuova occupazione stabile (esclusi i contratti di apprendistato ed il lavoro domestico).

Gli unici vincoli, dettati dalla normativa sopra citata, che precludono la concessione dell'esonero sono:
a) l'esonero non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, avevano già in essere un contratto a tempo indeterminato nel periodo 01/10/2014 – 31/10/2014;
b) l'esonero non spetta nemmeno se, nei sei mesi precedenti all'assunzione, il lavoratore è stato occupato presso altro datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato.

Da quanto premesso, per il ministero è di fondamentale importanza che l'articolo 1, comma 118, della legge 190/2014 non circoscriva affatto la platea dei beneficiari dell'esonero contributivo, comprendendo a pieno titolo anche coloro che risultano percettori di un trattamento pensionistico.

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