Agevolazioni

Esonero da Irpef per i benefit stabiliti in contratti o accordi aziendali

di Marco Strafile


La legge di stabilità 2016 introduce importanti agevolazioni per i benefit ai dipendenti. Le disposizioni di riferimento sono contenute nell'articolo 1, commi da 182 a 191 della legge di stabilità e si muovono su due direttrici: la prima punta ad ampliare le possibilità di accesso al welfare aziendale per imprese e lavoratori; la seconda è orientata alla definizione di un quadro normativo tributario più certo e con meno vincoli rispetto al passato.
Nel dettaglio, il comma 190 modifica alcune norme dell'articolo 51, comma 2 del Dpr 917/86 (Tuir), sostituendo le lettere f) e f-bis), introducendo la nuova lettera f-ter) e aggiungendo il comma 3-bis.
In dettaglio, la nuova lettera f), in continuità con la previgente formulazione, prevede l'esenzione da Irpef dell'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti alla generalità o a categorie di dipendenti e ai familiari di questi, per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto di cui all'articolo 100 del Tuir; la novità consiste nel fatto che tali erogazioni, per beneficiare del regime di favore, potranno realizzarsi non più solo per scelta unilaterale del datore di lavoro (la volontarietà rappresentava, infatti, uno dei nodi più critici della vecchia lettera f), ma anche in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.
Le modifiche apportate alla lettera f-bis) stabiliscono l'esclusione da imposizione delle somme, dei servizi e delle prestazioni erogati dalle aziende alla generalità o a categorie di dipendenti per la fruizione da parte dei loro familiari dei servizi di educazione e istruzione anche (e qui cominciano le novità) «… in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari».
La nuova formulazione scioglie i dubbi riguardanti la possibilità di agevolare:
a) i servizi di educazione e istruzione erogati a bambini in età prescolare (come ad esempio le prestazioni delle scuole dell'infanzia). Un'incertezza alimentata anche dall'ordinanza 344/08 con cui la Corte costituzionale si era espressa in senso negativo sulla possibilità di esentare da contribuzione - in analogia con la disposizione per gli asili nido contenuta nella previgente lettera f-bis) - le somme erogate dalle aziende per la frequenza dei figli dei dipendenti alle scuole dell'infanzia;
b) i servizi integrativi e di mensa connessi con le prestazioni educative e di istruzione, ora espressamente inclusi;
c)la frequenza di ludoteche, centri estivi e invernali, così menzionati nella nuova norma che meglio rappresenta la tipologia di servizi attualmente fruiti dai genitori per i propri figli rispetto alla precedente ed ormai obsoleta locuzione che faceva riferimento alle colonie climatiche.
Di rilievo è anche la nuova lettera f-ter) che esenta da Irpef le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati all'articolo 12 del Tuir.
Il nuovo comma 3-bis facilita l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di cui all'articolo 51, commi 2 e 3 del Tuir, consentendo che la stessa possa avvenire anche tramite documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico riportanti un valore nominale.
Infine, l'ulteriore disposizione che si inserisce nel contesto delle norme finalizzate al welfare aziendale e che riguarda il solo settore privato, è quella che stabilisce per le somme e valori di cui all'articolo 51, commi 2 e 3 ultimo periodo, la non concorrenza nel rispetto delle condizioni ivi previste, alla formazione del reddito di lavoro dipendente e l'esenzione dall'imposta sostitutiva del 10%, anche qualora gli stessi benefit siano erogati per scelta del dipendente in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato (legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione) e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili delle imprese.
Anche in questo caso, la nuova disposizione ammettendo la sostituibilità - prima non consentita - tra tali tipologie di emolumenti (assoggettati ad imposta sostitutiva del 10% entro il limite di 2.000 euro, elevabile a 2.500 in caso di partecipazione paritetica dei dipendenti all'organizzazione del lavoro) e benefit detassati, amplia le possibilità e le modalità con cui le aziende potranno implementare i piani di welfare, che ora potranno essere personalizzati in funzione delle esigenze espresse dai singoli dipendenti.

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