Agevolazioni

Assunzioni, le dieci condizioni per accedere all’esonero contributivo

di Pietro Gremigni

L’introduzione dell’esonero contributivo dal 2015 per le assunzioni punta al rilancio dell’occupazione. Ma, per il costo considerevole, il beneficio sarà più che dimezzato dal 2016, come risulta dalla legge di Stabilità appena approvata. Intanto l’Inps, con la circolare 178 del 3 novembre, ha completato le indicazioni fornite a gennaio con la circolare 17/2015. Uno dei meriti di questa misura sta nell’estrema semplicità dei criteri e della procedura, sia per la presenza di poche condizioni vincolanti, sia per la relativa semplificazione degli adempimenti e delle verifiche: basti dire che la misura stessa non è soggetta al regime degli aiuti di Stato o di quello “de minimis”. Ne possono beneficiare tutti i datori di lavoro, con esclusione, in ambito privato, di quelli domestici, e con inclusione, invece, di non imprenditori, come gli studi professionali e gli operatori agricoli, anche se, in quest’ultimo caso, con regole in parte diverse.

Il beneficio (esonero dei contributi a carico del datore di lavoro fino a un massimo di 8.060 euro annui per un totale di tre anni) spetta in caso di assunzione a tempo indeterminato, dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, di lavoratori che non hanno svolto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione e che non abbiano avuto rapporti di lavoro negli ultimi tre mesi del 2014 con il datore di lavoro richiedente o con società da lui controllate. Per le assunzioni nel 2016, la legge di Stabilità riduce l’esonero a un periodo massimo di 24 mesi, con la possibilità di “scontare” i contributi nel limite massimo di 3.250 euro all’anno per addetto, e ponendo l’ulteriore condizione che il lavoratore assunto non abbia svolto, con lo stesso datore o in società da lui controllate, un rapporto a tempo indeterminato negli ultimi tre mesi del 2015.

Le tipologie

Le tipologie di contratti instaurabili per avere diritto all’esonero sono:

• rapporti di lavoro a tempo indeterminato (pieno e part time);

• rapporti di lavoro a tempo indeterminato con personale con dirigenti;

• rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati da soci di una cooperativa di lavoro;

• assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche se a tempo determinato;

• assunzione a tempo indeterminato di precedenti rapporti di lavoro intermittente;

• assunzione a tempo indeterminato di precedenti rapporti a termine superiori a sei mesi con lo stesso datore di lavoro con cui si è acquisito il diritto di precedenza;

• trasformazioni di contratti a termine in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

• assunzione di lavoratori disabili anche se in forza dell’obbligo di legge;

• assunzione a tempo indeterminato di un ex apprendista (purché siano trascorsi almeno sei mesi);

• trasformazione a tempo indeterminato di rapporti instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

Sono escluse le assunzioni di lavoratori con contratto di apprendistato, lavoro domestico e lavoro intermittente o a chiamata, anche se con disponibilità.

Le condizioni

Il bonus spetta purché siano rispettate le altre condizioni generali previste per qualsiasi incentivo (articolo 31 del Dlgs 150/2015). L’assunzione non dev’essere originata da un obbligo legale o contrattuale, e non deve violare il diritto di precedenza di altri lavoratori: non ci devono essere sospensioni dal lavoro in atto connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale e non devono esserci stati licenziamenti nei sei mesi precedenti l’assunzione. Il beneficio è condizionato al rispetto degli accordi e contratti collettivi e degli obblighi di contribuzione previdenziale. Secondo la circolare Inps 178/29015, poi, la riassunzione di un lavoratore che nel precedente rapporto a tempo indeterminato non ha superato il periodo di prova deve avvenire non prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto precedente, anche se finito dopo pochi giorni per mancato superamento della prova.

Precedenti rapporti

L’esonero contributivo spetta se, nei sei mesi precedenti, siano state svolte prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come:

il rapporto di lavoro a termine;

• il rapporto di collaborazione a progetto;

• lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma.

Se il datore assume un lavoratore dall’agenzia di somministrazione con cui ha intrattenuto rapporti di utilizzatore, ha diritto al beneficio, secondo l’Inps, purché il lavoratore non sia stato occupato a tempo indeterminato, negli ultimi sei mesi, presso qualsiasi datore di lavoro e per il periodo residuo di utilizzo dell’esonero.

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