Agevolazioni

Agevolazioni fiscali per le microimprese delle zone franche dell’Emilia, presentazione delle istanze

di Massimo Braghin

Il ministero dello Sviluppo economico con circolare 24 novembre 2015, n. 90178 (in Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 2015) dà avvio all'intervento per la concessione di agevolazioni fiscali a favore delle microimprese localizzate nelle zone franche dell'Emilia Romagna a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito le predette zone il 17 gennaio 2014.
La zona franca è stata istituita dall'articolo 12 del Decreto legge n. 78/2015, convertito in Legge n. 125/2015, che ha previsto la perimetrazione comprendente i centri storici e i centri abitati dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente ai centri abitati delle frazioni di la Rocca, San Matteo, Navicello e Albareto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Carpi, Cento, Mirabello e Reggiolo.
La circolare dispone che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali le imprese che, essendo localizzate all'interno della zona franca, possiedano le seguenti caratteristiche:
- rispettare la definizione di micro-impresa di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato e avere un fatturato inferiore a € 2.000.000,00 e un numero di addetti minore di dieci; tuttavia, relativamente al solo esercizio 2014, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, l'impresa deve rispettare i requisiti di fatturato e di occupati più stringenti di quelli, sopra richiamati, previsti dalla normativa comunitaria. Il Dl 78/2015 stabilisce, infatti, che, relativamente all'esercizio 2014, le imprese devono avere un reddito lordo inferiore a 80.000,00 euro e un numero di addetti non superiore a 5;
- appartenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici Ateco-45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96;
- essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;
- svolgere la propria attività all'interno della zona franca (avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca); questa circostanza deve essere attestata dal Comune;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
Per quanto attiene la specifica delle agevolazioni fiscali concedibili, si dispone che siano fruibili le seguenti, precisando che le stesse sono concesse esclusivamente per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del Dl 78/2015 e per quello successivo:
- esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di € 100.000 del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
- esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di € 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
- esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

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